COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: C.U. n. 29 del 03.12.2015 Reclamo dell’U.S.D. PORTO AZZURRO avverso le seguenti sanzioni: ammenda di € 700,00 inflitta alla società; inibizione fino al 03.02.2016 inflitta al dirigente De Crescenzo Sergio; squalifica inflitta al calciatore Millozzi Emanuele per 3 gg.. Con tempestivo e rituale reclamo la società Porto Azzurro impugna i provvedimenti squalifica qui di seguito indicati, comminati dal Giudice Sportivo Territoriale: – Squalifica per 3 gg. a carico di Millozzi Emanuele, poiché ‘Espulso per doppia ammonizione, a fine gara si rivolgeva in modo irriguardoso e intimidatorio nei confronti del D.G.’. – Inibizione a svolgere ogni attività fino al 03 febbraio 2016 a carico di De Crescenzo Sergio, in quanto ‘A fine gara prima assumeva contegno irriguardoso verso il D.G. e poi lo offendeva unitamente ad altre persone presenti nell’area spogliatoi con le quali si dimostrava solidale’; – Ammenda di € 700,00 inflitta alla stessa società reclamante ‘Quale società oggettivamente responsabile del comportamento delle persone addette al magazzino ed al bar che, a fine gara, assumono contegno offensivo nei confronti dei dirigenti ospiti e del D.G.. Per avere inoltre, dette persone, assunto contegno irriguardoso verso l’arbitro con la solidarietà della dirigenza presente’;

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: C.U. n. 29 del 03.12.2015 Reclamo dell’U.S.D. PORTO AZZURRO avverso le seguenti sanzioni: ammenda di € 700,00 inflitta alla società; inibizione fino al 03.02.2016 inflitta al dirigente De Crescenzo Sergio; squalifica inflitta al calciatore Millozzi Emanuele per 3 gg.. Con tempestivo e rituale reclamo la società Porto Azzurro impugna i provvedimenti squalifica qui di seguito indicati, comminati dal Giudice Sportivo Territoriale: - Squalifica per 3 gg. a carico di Millozzi Emanuele, poiché ‘Espulso per doppia ammonizione, a fine gara si rivolgeva in modo irriguardoso e intimidatorio nei confronti del D.G.’. - Inibizione a svolgere ogni attività fino al 03 febbraio 2016 a carico di De Crescenzo Sergio, in quanto ‘A fine gara prima assumeva contegno irriguardoso verso il D.G. e poi lo offendeva unitamente ad altre persone presenti nell’area spogliatoi con le quali si dimostrava solidale’; - Ammenda di € 700,00 inflitta alla stessa società reclamante ‘Quale società oggettivamente responsabile del comportamento delle persone addette al magazzino ed al bar che, a fine gara, assumono contegno offensivo nei confronti dei dirigenti ospiti e del D.G.. Per avere inoltre, dette persone, assunto contegno irriguardoso verso l’arbitro con la solidarietà della dirigenza presente’; La reclamante, nel chiedere la riforma dei provvedimenti impugnati, si lagna dell’inesperienza dell’arbitro nel gestire un derby di paese, evidenziando la mancanza di buone maniere e l’incapacità del direttore di gara di relazionarsi con i tesserati di entrambi le compagini societarie. Relativamente al provvedimento di squalifica inflitto al Millozzi, ritiene la sanzione assolutamente sproporzionata rispetto ai fatti, avendo il calciatore chiesto semplicemente spiegazioni al D.g., in tono acceso ma non maleducato, prima che quest’ultimo interrompesse bruscamente il colloquio. Precisa, ad ogni modo, che nel corso del seppur breve conciliabolo il Millozzi non ha offeso né minacciato il D.g.. Quanto alla sanzione inflitta al De Crescenzo, ritiene che l’unica colpa del dirigente sia stata quella di non aver allontanato il ‘magazziniere’, il quale a fine gara, visti gli animi accesi, ha espresso le proprie considerazioni sull'operato dell'arbitro, ma mai rivolgendosi a ques'ultimo. Precisa, inoltre, che in detta occasione il dirigente ha cercato di spiegare al direttore di gara che non era opportuno allontanare un ultra settantenne che non aveva fatto nulla e che fin lì si era prodigato per tutti, ricevendo dal D.g. un ulteriore brusca e irriguardosa interruzione di conversazione. Precisa, altresì, che in quel momento da un gruppetto di facinorosi che aveva formato un capannello dinanzi agli spogliatoi è partita una protesta per la quale la stessa reclamante riconosce la responsabilità oggettiva. Rileva in proposito che a tale gruppetto di sostenitori deve essere attribuita la paternità delle offese profferite al direttore di gara, in luogo del De Crescenzo. Rileva infatti che il De Crescenzo non può aver commesso una tal simile leggerezza, ricoprendo il ruolo di allenatore e collaborando come D.g. con il Comitato che organizza l’annuale Torneo Interforze all’Elba. La società conclude il reclamo confidando nella revisione delle sanzioni e riservandosi ogni altra azione, anche in altre sedi, per il deliberato danno morale e materiale arrecato dalla frettolosa stesura del rapporto arbitrale. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, richiesto ed acquisito anche un supplemento di rapporto dal direttore di gara, delibera quanto segue. Occorre premettere che gli organi di Giustizia sportiva giudicano i ricorsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 C.G.S., a mente del quale il comma 1.1., applicabile ai procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, dispone che ‘i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento di gare’, ponendo in evidenza, pertanto, il carattere assolutamente privilegiato, all’interno della gerarchia delle fonti di prova, dei rapporti anzidetti rispetto ad ogni altra deduzione. Nel caso di specie, gli atti di gara circoscrivono con coerenza e precisione i fatti oggi oggetto di contestazione, evidenziando in modo assolutamente chiaro la responsabilità della società per i fatti posti a fondamento della sanzione pecuniaria oggi impugnata, nonché la responsabilità di ogni singolo tesserato per i fatti contestati. Per quanto riguarda l’ammenda, i fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato risultano circoscritti agli eventi verificatesi al termine della gara, eventi che hanno visto coinvolto il magazziniere, il proprietario del bar e il dirigente accompagnatore De Crescenzo, i quali hanno inspiegabilmente polemizzato e preso di mira l'arbitro individuandolo come bersaglio delle proprie frustrazioni post-gara, tenendo un atteggiamento offensivo e oltremodo irriguardoso. In quest’ottica, quindi, appare evidente la responsabilità oggettiva della società reclamante poiché gli avvenimenti in esame, seppur in parte posti in essere da persone non tesserate (magazziniere e barista), si sono verificati all’interno dell’impianto di giuoco e, comunque, risultano direttamente collegabili e riferibili all’esercizio dell’attività sportiva. Quanto al comportamento del dirigente, appare pacifico che lo stesso abbia omesso in tale contesto di adottare le misure di protezione del direttore di gara, dimostrandosi solidale con il magazziniere e il proprietario del bar in occasione della contesa verbale avvenuta con lo stesso direttore di gara, rendendosi peraltro parte attiva della richiamata contesa, assumendo atteggiamento irriguardoso e offensivo nei confronti dell’arbitro prima che quest’ultimo facesse rientro negli spogliatoi. Nessuna sanzione risulta invero applicata dal Giudice di prime cure riguardo le intemperanze dei tifosi, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato appare chiara nell’individuare i fatti appena commentati quale presupposto della sanzione comminata, non tendendo di conto – inspiegabilmente - delle intemperanze dei tifosi al fine di determinare l’entità della sanzione. In altre parole, l’ammenda comminata nella misura indicata dal Giudice di prime cure avrebbe potuto trovare una sua ragionevole giustificazione solo nel caso in cui lo stesso, preso atto della recidiva, avesse contestato alla reclamante anche il comportamento scorretto dei suoi sostenitori, così come pare emergere dalla semplice lettura del referto di gara. Diversamente, in assenza di siffatta contestazione, e nonostante la recidiva, ad avviso della Corte la sanzione appare eccessiva rispetto ai canoni generalmente applicati nei casi di specie, sia perché si è trattato in buona sostanza di una contesa verbale che, seppur animata, non è trascesa nel compimento di gesti di violenza; sia perché la sanzione appare decisamente squilibrata in ragione della categoria di appartenenza. Per quanto attiene il comportamento del De Crescenzo appare utile richiamare quanto già dedotto e motivato in tema di ammenda, circa la prova del comportamento - prima omissivo e poi irriguardoso e offensivo - del suddetto dirigente, che giustifica pienamente la sanzione così come determinata dal Giudice di primo grado. Quanto infine al calciatore le risultanze processuali pongono in evidenza l’atteggiamento irriguardoso e intimidatorio del Millozzi nei confronti del direttore di gara, rendendo del tutto legittima la risposta sanzionatoria determinata dal Giudice sportivo nella misura di tre giornate di squalifica.Per tutti questi motivi, pertanto, il reclamo è parzialmente fondato e la decisione riguardo l’ammenda deve essere riformata nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. la C.S.A.T.T.:Accoglie il reclamo proposto dall’U.S.D. Porto Azzurro avverso la sanzione dell’ammenda, riducendola ad € 500,00, confermando per il resto i provvedimenti impugnati. - Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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