COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 21/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 8 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Lucarelli Gionny nella sua qualità di Presidente, all’epoca dei fatti, della Società A.S.D. Sticciano chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S. in relazione all’art. 94, c.1 – lettere a) e b), delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 21/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 8 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Lucarelli Gionny nella sua qualità di Presidente, all’epoca dei fatti, della Società A.S.D. Sticciano chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S. in relazione all’art. 94, c.1 – lettere a) e b), delle N.O.I.F.. A conclusione del procedimento instaurato nei confronti della Società A.S.D. Sticciano dal Signor Giovanni Benedetti, tesserato per detta Società quale Allenatore, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti ha trasmesso gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C., avendo rilevato l’avvenuta violazione delle norme sui massimali previsti dagli accordi economici stipulati tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. L’Ufficio requirente, - rilevato che l’accordo di cui sopra indica per le Società di II categoria della L.N.D., in riferimento alla stagione sportiva 2012/2013, un massimale di € 2.500,00 (duemilacinquecento); - acquisito l’accordo stipulato tra la Società e l’Allenatore in data 1 luglio 2012 dal quale risulta evidente che l’importo del premio veniva concordemente determinato tra dette parti in € 2.800,00 (duemilaottocento); - preso atto del fatto che in data 10 aprile 2015 l’Allenatore Signor Benedetti Giovanni e il Signor Edi Catoni, legale rappresentante della Società a quest’ultima data, ricevuta la notifica dell’avvenuta conclusione delle indagini a loro carico, hanno definito il contesto in applicazione di quanto previsto dall’art. 32 sexies del C.G.S., ha disposto nei confronti del Presidente della Società all’epoca dei fatti, Signor Lucarelli Gionny, il deferimento indicato in epigrafe. Convocate le parti per la data odierna il Tribunale accerta l’assenza del soggetto deferito rilevando che il medesimo, dopo essere stato raggiunto dalla notifica a cura della Procura Federale dell’atto di contestazione in data 17.11.2015, non ha ritirato il plico raccomandato contenente l’avviso di convocazione inviatogli dalla Segreteria di questo ufficio in data 9.12.2015. L’Ufficio Postale competente ha restituito pertanto detto plico in data 31.12.2015 con la dicitura “non richiesto entro il periodo di giacenza previsto”, per cui la notifica dell’atto di convocazione si dà per eseguita. Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini fa rilevare al Collegio come la violazione contestata con il deferimento in esame è stata accertata, in via definitiva, dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. attraverso l’esame del contratto stipulato tra il Signor Gionny Lucarelli, nella sua qualità di legale rappresentante – all’epoca dei fatti – dell’A.S.D. Sticciano, e l’Allenatore della Società, Signor Giovanni Benedetti. Precisa che con detto contratto veniva riconosciuto all’Allenatore, per la stagione calcistica 2012/2013, un compenso superiore a quello stabilito dagli accordi di Settore. Ritiene pertanto di non dover nulla aggiungere se non la richiesta di comminazione della sanzione che quantifica nell’inibizione per mesi 3 (tre). Il Collegio, preso atto di quanto emerso in sede dibattimentale, rilevato che non è stata posta in essere alcuna attività difensiva ritiene fondato il deferimento proposto e lo accoglie. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge al Signor Lucarelli Gionny la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre).
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