COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 21/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: impugnazione della U.S.D. Santa Brigida avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Arezzo sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 14/11/2015 contro la Polisportiva Sieci (C.U. Delegazione Provinciale di Arezzo n. 22 del 25/11/2015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 21/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: impugnazione della U.S.D. Santa Brigida avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Arezzo sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 14/11/2015 contro la Polisportiva Sieci (C.U. Delegazione Provinciale di Arezzo n. 22 del 25/11/2015) La Società U.S.D. Santa Brigida impugna la decisione del G.S.T. che disponeva a carico della stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di €.150,00 quale prima rinuncia con la seguente motivazione: “- a scioglimento della riserva di cui al precedente C.U. n. 21/2015; - rilevato che dal rapporto di gara si evince come il D.G. al 25º minuto del IIº tempo sia stato costretto ad interrompere la gara a causa di ripetuti episodi di violenza tra tesserati di entrambe le squadre; - rilevato che, espulsi i tesserati responsabili e ristabilito l'ordine in campo, il capitano della società Santa Brigida, Sig. Carli Maurizio, ed il suo dirigente accompagnatore Sig. Brunetti Alessandro, parlando a nome dell'intera squadra, riferivano di non aver nessuna intenzione di proseguire l'incontro, in conseguenza degli episodi di violenza di cui sopra; - considerato che alla luce di quanto emerge dal rapporto del D.G. e relativo supplemento la squadra Santa Brigida deve considerarsi rinunciante a proseguire l'incontro (…).” La società Santa Brigida impugnava tempestivamente tale decisione ripercorrendo nello specifico i motivi che avrebbero indotto il D.G. a sospendere definitivamente la gara al 25° del secondo tempo. In particolare, asserisce la reclamante che da parte della medesima non vi sarebbe stata alcuna rinuncia, infatti dall’allegato al rapporto dell’arbitro emergerebbe soltanto la considerazione effettuata dal proprio capitano e dal proprio dirigente accompagnatore circa la non sussistenza delle condizioni idonee per la regolare prosecuzione dell’incontro, ma senza che via sia stata, da parte di questi ultimi, alcuna espressa rinuncia alla prosecuzione della gara e d’altra parte nel referto non apparirebbe mai la parola “rinuncia”, osservando altresì come la semplice richiesta di sospensione non possa equivalere ad una rinuncia. In buona sostanza per l’US.D. Santa Brigida quella di sospendere la gara sarebbe stata quindi una decisione assunta dal D.G. in totale autonomia e dovuta alla situazione venutasi a creare. Del resto – afferma ancora la reclamante – il Santa Brigida aveva anzi tutto l’interesse a proseguire l’incontro in quanto, pur essendo in svantaggio di una rete, a seguito delle espulsioni comminate dal D.G., avrebbe giocato la residua parte di gara, circa 20’ minuti, in superiorità numerica con concreta possibilità di recuperare lo svantaggio. In ragione di ciò l’U.S.D. Santa Brigida chiede l’annullamento del provvedimento adottato dal G.S.T. e la conseguente ripetizione della gara. Alla riunione della Corte di Appello Sportiva territoriale tenutasi in data 18 dicembre 2015 veniva ascoltata, come dalla stessa richiesto, la Società reclamante a mezzo di soggetto munito di delega ed assistita da un proprio legale il quale, riportandosi al reclamo, ribadiva come dagli atti di gara non risulti una rinuncia esplicita alla prosecuzione della gara da parte dell’U.S.D. Santa Brigida né che quest’ultima abbia abbandonato il terreno di gioco. Questa Corte riteneva quindi di dover procedere anche alla convocazione del D.G. il quale veniva udito nella riunione tenutasi il 15.01.2016, dopo aver inopinatamente omesso di presenziare alla precedente riunione dell’08.01.2016 ancorché formalmente convocato per tale data. In tale occasione l’Arbitro ripercorreva la situazione esistente in campo al momento della decretata sospensione e la situazione di tensione tra i calciatori delle due squadre che la ha preceduta. In particolare, precisa il D.G., che al momento della sospensione, pur permanendo ancora del parapiglia, egli non percepiva una reale situazione di pericolo per se stesso e che, ove e se non vi fosse stata la richiesta di sospensione, questi avrebbe continuato la gara, senza che, tuttavia, tale specifica volontà fosse in alcun modo esplicitata ai tesserati del Santa Brigida. In ragione delle risultanze degli atti di gara, nonché della successiva audizione del D.G., a detta di questa Corte deve essere accolta la tesi difensiva proposta dalla reclamante. Infatti, già dalla lettura dell’allegato al supplemento di rapporto e dal successivo supplemento fornito si evince come l’opportunità di non proseguire nella gara, espressa dal Capitano e dal Dirigente Accompagnatore, abbia costituito – tutt’al più – solo il presupposto della decisione poi assunta dal D.G in autonomia, infatti nell’allegato al referto quest’ultimo afferma: “a questo punto, visto che non esistevano più le condizioni per continuare, fischio la fine” ed ancora nel supplemento: “constatata l’impossibilità di proseguire a causa di ulteriori episodi di violenza verificatisi dinanzi agli spogliatoi”. D’altra parte, se il D.G. in mancanza della volontà del santa Brigida avesse inteso proseguire la gara, come dallo stesso affermato in sede di audizione, avrebbe dovuto seguire la prassi conforme a casi simili, manifestando ai capitani delle squadre la propria volontà e solo ove questi ultimi o uno di loro si fosse rifiutato allora si sarebbe potuto effettivamente parlare di rinuncia. Al contrario, come dal medesimo riferito, l’Arbitro non esplicitava in alcun modo ai contendenti l’intenzione di proseguire la gara. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, non risulta neanche sussistente una situazione di pericolo reale o fondatamente supposta che abbia impedito all’Arbitro di adottare, nell’ambito dei poteri attribuitigli dal regolamento, tutti i provvedimenti idonei ad assicurare la regolarità dell’incontro, situazione che, ai sensi dell’art. 64 punto 2 delle N.O.I.F., avrebbe potuto giustificare ex se una decisione di sospendere definitivamente la gara assunta autonomamente dal D.G., infatti quest’ultimo, in sede di audizione, ha chiaramente evidenziato di non aver percepito alcuna situazione di pericolo per se stesso e d’altra parte tale valutazione trova conferma anche nel sindacato che questa Corte è chiamata doverosamente ad effettuare sul punto trattandosi di fatti non stimabili con criteri esclusivamente tecnici. Peraltro questa Corte non può fare a meno di osservare la contraddittorietà del D.G. nella rappresentazione dei fatti fornita agli Organi di giustizia sportiva, risultando sostanzialmente diversa la valutazione effettuata dal medesimo in ordine alla percezione di una situazione di pericolo in sede di allegazione al referto rispetto a quella compiuta in sede di audizione avanti a questa Corte e così come sopra già evidenziato nello specifico. Contraddittorietà e diversità di valutazione che verosimilmente hanno fuorviato anche il G.S.T. nell’assunzione della propria decisione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in accoglimento del reclamo, dispone la ripetizione della gara indicata in epigrafe, ordinando la restituzione della relativa tassa.
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