COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 21/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della A.S.D. FILATTIERESE Avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato i seguenti calciatori: ( C.U. n.34 del 17/12/2015 ) 1) Ciampini Sebastiano fino al 17/02/2016 2) Barbieri Michele per tre gare; 3) Mariani Marco per tre gare; 4) Cerruti Marco per due gare 5) Ammenda di euro 90 alla società FILATTERIESE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 21/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della A.S.D. FILATTIERESE Avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato i seguenti calciatori: ( C.U. n.34 del 17/12/2015 ) 1) Ciampini Sebastiano fino al 17/02/2016 2) Barbieri Michele per tre gare; 3) Mariani Marco per tre gare; 4) Cerruti Marco per due gare 5) Ammenda di euro 90 alla società FILATTERIESE Avverso i suddetti provvedimenti propone reclamo la “ASD FILATTIERESE avanzando ragioni di lamentele per ogni singola contestazione, più specificatamente: A) Cerruti Marco – secondo la reclamante tale tesserato non risulterebbe presente nel referto e pertanto, dovendo il GST giudicare sulla base del referto arbitrale, il provvedimento in questione deve essere considerato nullo/inesistente. Tutto ciò anche in presenza di una squalifica per due giornate; B) Per quanto concerne la sanzione alla società, per responsabilità oggettiva, in relazione al comportamento minaccioso del pubblico, la reclamante ritiene che l’atteggiamento dei propri sostenitori debba essere qualificato come “fisiologico” in una partita di calcio. Oltretutto nel caso di specie tale condotta è stata posta in essere soltanto nelle fasi più concitate della gara e l’arbitro ha potuto lasciare tranquillamente l’impianto di gioco; C) Ciampini Sebastiano – squalificato fino al 17/02/2016 per aver strattonato il D.G. prendendolo per la maglia. Secondo la reclamante il calciatore in questione non avrebbe strattonato l’arbitro ma si sarebbe limitato a protestare nei limiti “accettabili” di una gara di calcio. Inoltre la reclamante si esercita in una esegesi dell’art.19 CGS che nulla ha a che vedere con il caso in questione. La società continua poi nella sua personale interpretazione del CGS,sostenendo che lo strattonamento non può essere considerato una condotta violenta ma semmai irriguardosa e pertanto meritevole di 2 giornate di squalifica; D) Barbieri Michele – squalificato per tre gare per aver offeso e minacciato l’arbitro. Secondo la reclamante il calciatore in questione avrebbe soltanto offeso il D.G. ma non minacciato anche perché al momento della notifica dell’espulsione il calciatore era per terra sottoposto alle cure del massaggiatore; E) Mariani Marco – squalifica per tre giornate per aver assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano In questo caso la reclamante si limita ad una difesa estremamente sintetica e generica, ritenendo più giusta una squalifica per due giornate. Alla luce delle considerazioni sopra esposte la ASD FILATTIERESE conclude con una richiesta di annullamento delle sanzioni comminate dal G.S.;in subordine una riduzione delle stesse. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato in sede di referto, precisando che: 1) per quanto concerne il comportamento del pubblico vi è stato un continuo incitamento alla squadra ad avere un atteggiamento aggressivo e violento nei suoi confronti; 2) in riferimento al tesserato Barbieri Michele una volta rialzatosi da terra, dopo le cure del massaggiatore, tentava di spingerlo. Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti di gara ed il contenuto del reclamo, ritiene provati i fatti contestati alla società ed ai calciatori in oggetto. Più dettagliatamente ritiene che: 1) Relativamente alla squalifica per due giornate del calciatore Cerruti Marco la contestazione della reclamante appare priva di fondamento in quanto il nominativo in questione è presente nel referto. E comunque la sanzione non è reclamabile ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. A CGS; 2) per quanto concerne l’ammenda alla società, tralasciando di approfondire quale sia per la reclamante ill concetto di comportamento “fisiologico”del pubblico nell’incitare la propria squadra, la stessa appare addirittura alquanto generosa rispetto ai fatti descritti dall’arbitro nel supplemento di gara: si è trattato non già di espressioni verbali di offesa quanto di vera e propria incitazione alla violenza; 3) relativamente al Barbieri l’arbitro nel supplemento di gara precisa ha tentato di spingerlo che il calciatore dopo essersi rialzato da terra ove aveva ricevuto le necessarie cure fisiche; 4) per quanto riguarda il Ciampini Sebastiano il D.G. conferma di essere stato strattonato per la maglia. Tale condotta appare congruamente sanzionata dal G.S. in base alle innumerevoli decisioni assunte da questo giudice in analoghe fattispecie; 5) infine relativamente alla posizione di Mariani Marco l’atto difensivo appare assolutamente carente di motivazioni essendo esso limitato all’affermazione che la sanzione più giusta sarebbe stata una squalifica per due giornate. Si ricorda alla ricorrente che la condotta ingiurio, offensiva o minacciosa viene sanzionata dal C.G.S (art. 19, c.4) con la squalifica minima per due giornate di gara, alle quali, nella fattispecie deve aggiungersi una ulteriore giornata quale aggravante rivestendo il Mariani in detta gara la qualifica di capitano. P.Q.M. Respinge in toto il reclamo presentato e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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