COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 21/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo A.S.D. Atletico Piazze Avverso Squalifica Calciatore Baraldo Alessandro Fino Al 1332016 (C.U. N° 35 Del 30122015) Propone rituale reclamo l’ASD Atletico Piazze, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di della Toscana con la seguente motivazione: “All’atto dell’ammonizione si avvicinava al D.G. al fine di dissuaderlo dalla decisione tanto da appoggiargli la propria fronte ed il naso sul volto. Sanzione aggravata in quanto, nella circostanza, capitano.”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 21/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo A.S.D. Atletico Piazze Avverso Squalifica Calciatore Baraldo Alessandro Fino Al 1332016 (C.U. N° 35 Del 30122015) Propone rituale reclamo l’ASD Atletico Piazze, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di della Toscana con la seguente motivazione: “All’atto dell’ammonizione si avvicinava al D.G. al fine di dissuaderlo dalla decisione tanto da appoggiargli la propria fronte ed il naso sul volto. Sanzione aggravata in quanto, nella circostanza, capitano.”. La reclamante col reclamo chiede una riduzione sostenendo che il giocatore si sarebbe limitato ad una vibrata protesta da distanza ravvicinata senza alcun contatto fisico, tale vicinanza sarebbe stata necessaria per sovrastare il rumore prodotto dal pubblico, non avrebbe offeso in alcun modo il DG e la sanzione sarebbe eccessiva. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente l’episodio è estremamente chiaro e sicuro nel descrivere il comportamento del tesserato escludendo che il comportamento del Baraldo sia stato caratterizzato da intenti violenti; effettua considerazioni circa la diversa altezza sua e del giocatore, ma conferma il contatto, smentendo la tesi della reclamante in ordine alla vicinanza causata dalla necessità di farsi udire per sovrastare il rumore proveniente dagli spalti. E’ quindi indubbio che l’atteggiamento del calciatore risulta essere non conforme al regolamento ed improntato alla protesta ed inutilmente sfociato in un atteggiamento intimidatorio culminato nel contatto fisico con il DG. Tale contatto, seppur non caratterizzato da intenti violenti, risulta essere oggettivamente e di per sé sanzionabile in modo severo, anche in considerazione della qualifica di capitano rivestita nella circostanza dal giocatore. La sanzione comminata appare pertanto congrua. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina acquisirsi la tassa relativa.
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