COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: C.U. n. 31 del 08.01.2016 Reclamo del A.S.D. RIBOLLA avverso la squalifica calciatore Bondani Filippo fino all’08.03.2016 Reclama l’A.S.D. Ribolla avverso la squalifica inflitta dal G.S. Grosseto al calciatore Bondani Filippo fino all’08.03.2015, con la seguente motivazione: ‘espulso per frase irrispettosa nei confronti del DG, alla notifica del provvedimento disciplinare con una pedata calciava del fango addosso al DG’.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: C.U. n. 31 del 08.01.2016 Reclamo del A.S.D. RIBOLLA avverso la squalifica calciatore Bondani Filippo fino all’08.03.2016 Reclama l’A.S.D. Ribolla avverso la squalifica inflitta dal G.S. Grosseto al calciatore Bondani Filippo fino all’08.03.2015, con la seguente motivazione: ‘espulso per frase irrispettosa nei confronti del DG, alla notifica del provvedimento disciplinare con una pedata calciava del fango addosso al DG’. La società contesta il provvedimento impugnato evidenziando l’inesistenza dei fatti così come riportati e descritti nel referto di gara, riferendo che il Bondani ha semplicemente esternato al DG il proprio disappunto per l’infrazione contestata. Precisa inoltre, relativamente all’episodio che ha visto coinvolto il calciatore dopo la notifica dell’espulsione, che il Bondani, frustrato per la decisione arbitrale, con un gesto di stizza ha dato un calcio al terreno e qualche schizzo di fango ha raggiunto del tutto casualmente e involontariamente l’arbitro che si trovava in posizione laterale rispetto al calciatore medesimo. Precisa altresì che l'arbitro ha confermato l'inesistenza delle offese all’allenatore che gli chiedeva spiegazioni in merito all'accaduto, chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta poiché frutto di un’interpretazione non veritiera del fatto. La Corte, esaminato il referto di gara e acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Il reclamo non merita accoglimento. Le evidenze processuali confermano in modo assolutamente inequivoco la responsabilità del calciatore per gli addebiti contestati, sia per l’atteggiamento irriguardoso - motivo principale dell’espulsione - che per il conseguente calcio alla terra intrisa di acqua e fango che finiva per colpire il direttore di gara. Non meritevoli di attenzione risultano le doglianze mosse dalla reclamante a sostegno dell’invocata richiesta di riduzione della sanzione, poiché le dichiarazioni arbitrali pongono in evidenza con chiarezza e assoluta precisione, da una parte, la frase irriguardosa profferita dal calciatore al direttore di gara; dall’altra, l’intenzionalità e la volontarietà del gesto posto in essere dal calciatore stesso, il cui unico scopo era quello di colpire il direttore di gara con il fango e la terra in segno di protesta per la decisione assunta. Le risultanze arbitrali certificano, pertanto, in modo indiscutibile la responsabilità del calciatore per i fatti oggetto di contestazione, non ravvisandosi in atti motivi per riformare la sanzione comminata, che appare conforme e coerente ai precedenti assunti da questa Corte in medesime fattispecie. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - respinge il reclamo proposto dall’A.S.D. Ribolla, confermando il provvedimento impugnato. - Ordina procedersi con l’addebito della tassa di reclamo.
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