COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo della Società Portuale Guasticce A.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Tintori Giorgio per sette gare (C.U. n. 35 del 30/12/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo della Società Portuale Guasticce A.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Tintori Giorgio per sette gare (C.U. n. 35 del 30/12/2015). La Società Portuale Guasticce A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra indicato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 19 dicembre 2015, contro la società Tau Calcio Altopascio. Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al calciatore Tintori Giorgio: “Espulso per aver reagito ad un fallo subito spintonando l'avversario tanto da farlo cadere a terra alla notifica del provvedimento teneva contegno irriguardoso nei confronti del D.G. tentando minacciosamente di venire a contatto con lo stesso ma veniva fermato ed allontanato con l'intervento di alcuni suoi compagni. Uscito dal terreno di gioco continuava ad offendere il D.G. e, nel contempo, tirava calci alla rete di recinzione e sbatteva la porta dello spogliatoio.”. La Società reclamante non contesta l'illegittimità del comportamento ma esclusivamente l'entità della sanzione rilevando che il calciatore non sarebbe mai venuto a contatto con il D.G. e che a bordo campo il giocatore avrebbe posto in essere solo alcuni gesti di stizza a gesto violento ma lo attribuisce al tentativo scomposto del Tintori di divincolarsi dalla stretta marcatura operata dal diretto avversario; tale condotta si sarebbe concretizzata successivamente ad una serie di colpi intercorsa fra i due giocatori. In ogni caso, il colpo inferto non avrebbe comportato particolari conseguenze per l'atleta avversario che avrebbe poi continuato a partecipare attivamente alla competizione. Alla notifica del provvedimento il capitano avrebbe pronunciato una singola ed isolata frase offensiva ed avrebbe abbandonato sul terreno la fascia di capitano senza alcun intento denigratorio nei confronti del D.G., limitandosi a dar sfogo alla sua personale amarezza per l'accaduto. Nell'atto di impugnazione la società rileva dunque una sproporzione della squalifica rispetto all'entità ed alla lesività delle condotte. Rappresenta la disciplina e la correttezza del calciatore palesata dal ragazzo in anni di militanza sportiva ed insiste per una diversa quantificazione della sanzione irrogata concludendo, conformemente a quanto contenuto nel reclamo, per la riduzione della stessa. In data 6 febbraio 2015 era presente, previa convocazione, in rappresentanza della società Portuale Guasticce il Presidente il quale, preso atto di quanto indicato dal D.G. sul supplemento di rapporto, ribadiva le censure avanzate nell'atto di impugnazione. Il reclamo merita parziale accoglimento. Nel rapporto di gara sono particolarmente precise le descrizioni delle singole condotte illecite poste in essere dal Capitano che consentono di dettagliare le violazioni oggetto di censura. Anche alla luce del corretto contegno assunto nell'esposizione del reclamo - che non si limita in maniera aprioristica alla sterile confutazione della versione arbitrale - la valutazione del trattamento sanzionatorio può essere arginata dalla considerazione che il gesto di abbandonare a terra la fascia di Capitano e la singola frase offensiva risultano, anche alla luce del supplemento arbitrale, assolutamente contestuali. La condotta violenta contro l'avversario, punita con una sanzione minima di 3 giornate, deve dunque essere aumentata per il comportamento oltraggioso (due giornate) e ulteriormente incrementata di una giornata per la qualifica rivestita. Pur nell'oggettiva illiceità di un comportamento non corretto tenuto dal capitano squalificato, che non dovrebbe mai assumere alcun atteggiamento offensivo nei confronti del D.G., la sanzione irrogata deve essere comunque oggetto di una minima riduzione, anche nella sussistenza dell'aggravante contestata; una rivalutazione della posizione, collegata alla puntuale analisi delle singole violazioni, così per come dettagliate dal G.S.T., appare complessivamente meritevole della riduzione di un'unica giornata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo della Società Portuale Guasticce A.S.D. e riduce la squalifica inflitta al calciatore Tintori Giorgio a sei gare (anziché sette). Dispone la restituzione della relativa tassa.
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