COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo A.G.D. Virtus Robur Castelnuovo Avverso Squalific Calciatore Cacicia Massimo Fino Al 1032016 (C.U. N° 27 Del 23122015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo A.G.D. Virtus Robur Castelnuovo Avverso Squalific Calciatore Cacicia Massimo Fino Al 1032016 (C.U. N° 27 Del 23122015) Propone rituale reclamo l’AGD Virtus Robur Castelnuovo, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Lucca con la seguente motivazione: “ Espulso per somma di ammonizioni, mentre l’arbitro si allontanava, veniva trattenuto per un braccio per ulteriori proteste tenendo comportamento irriguardoso.”. La reclamante col reclamo chiede una riduzione sostenendo che il giocatore si sarebbe limitato ad una protesta moderata senza in alcun modo trattenere il DG.. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente l’episodio è estremamente chiaro e sicuro nel descrivere il comportamento del tesserato e, pur confermando che i toni del tesserato non fossero esasperati, conferma la trattenuta del braccio. Tale circostanza evidentemente aggrava in modo significativo la sanzione non essendo consentito attingere il DG in alcun modo. E’ quindi indubbio che l’atteggiamento del calciatore risulta essere non conforme al regolamento ed improntato alla protesta ed inutilmente sfociato in un atteggiamento culminato nel contatto fisico con il DG. Tale contatto, seppur non caratterizzato da intenti violenti, risulta essere oggettivamente e di per sé sanzionabile in modo severo. La sanzione comminata appare pertanto congrua. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina acquisirsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it