COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FONTANELLABRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ANGELANA 1930 – FONTANELLABRANCA DISPUTATA A CASTELNUOVO DI ASSISI IL 19.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.12.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE CHIOCCI ALESSIO PER SEI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 15/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FONTANELLABRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ANGELANA 1930 – FONTANELLABRANCA DISPUTATA A CASTELNUOVO DI ASSISI IL 19.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.12.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE CHIOCCI ALESSIO PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.01.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara emerge che, durante il terzo tempo, il calciatore Alessio Chiocci ha stretto la mano all’arbitro con particolare vigoria. L’arbitro, in sede di audizione, ha precisato che il gesto gli ha provocato un indolenzimento solo momentaneo; alla luce di ciò la Corte ritiene equo contenere la squalifica in quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Chiocci Alessio in quattro giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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