COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 106 del 22/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Nel deferimento del Sostituto Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI “1) sig. MONSIGNORI GIOVANNI, tesserato nella corrente stagione sportiva in qualità di Presidente con la ASD Pontevecchio per avere chiesto al calciatore Esposito Francesco, tesserato per la stessa società, un’ingente somma di denaro al fine del rilascio dello svincolo per rinuncia ai sensi dell’art. 107 NOIF, documento rilasciato solo dopo la corresponsione di n. 3 assegni post datati da parte del padre del calciatore sig. Massimo Esposito per un importo di 5.000 euro, integrando la violazione dell’articolo 1bis, comma 1, del CGS dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti; 2) Società ASD PONTEVECCHIO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal Presidente, come sopra descritti”.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 106 del 22/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Nel deferimento del Sostituto Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI “1) sig. MONSIGNORI GIOVANNI, tesserato nella corrente stagione sportiva in qualità di Presidente con la ASD Pontevecchio per avere chiesto al calciatore Esposito Francesco, tesserato per la stessa società, un’ingente somma di denaro al fine del rilascio dello svincolo per rinuncia ai sensi dell’art. 107 NOIF, documento rilasciato solo dopo la corresponsione di n. 3 assegni post datati da parte del padre del calciatore sig. Massimo Esposito per un importo di 5.000 euro, integrando la violazione dell’articolo 1bis, comma 1, del CGS dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti; 2) Società ASD PONTEVECCHIO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal Presidente, come sopra descritti”. FATTO Con provvedimento in data 3/6/2015, ritualmente comunicato alle parti, il Sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Villani ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giovanni Monsignori e la ASD Pontevecchio per rispondere degli addebiti in epigrafe contestato. All’udienza di trattazione del 1/10/2015 erano presenti: il dott. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e il sig. Giovanni Monsignori, anche in rappresentanze dalla ASD Pontevecchio, assistito dall’avv. Massimo Carignani. Sulla richiesta del deferito di ammissione della prova per testimoni, il Tribunale ha concesso il termine di 10 giorni per il deposito di memoria contenente l’analitica indicazione dei capitoli di prova. All’udienza di trattazione del 5/11/2015 sono stati escussi i testimoni sig. Gilberto Bargiacchi e sig. Giulio Fondacci e, all’esito, il difensore del deferito ha chiesto un differimento per la discussione. All’udienza di trattazione del 10/12/2015 si è svolta la discussione del deferimento e il Tribunale si è riservato la decisione. Con provvedimento del 18/12/2015, regolarmente comunicato alle parti, il Tribunale ha disposto che il sig. Giovanni Monsignori depositasse gli originali delle ricevute dei compensi che egli assume aver corrisposto al calciatore Francesco Esposito in relazione al periodo agosto 2013/maggio 2014 compreso; con nota del 21/12/2015 l’avv. Massimo Carignani ha comunicato che “gli originali delle ricevute richieste sono tutt’ora in possesso della Procura della Repubblica di Perugia, dato il sequestro effettuato nel corso delle Indagini dalla G.d.F. Comando di Perugia”. Visto il deferimento, sentite le parti, esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza, il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue. L’addebito appare fondato nei termini che seguono. Dall’istruttoria emerge indubitabilmente, in quanto circostanza non contestata dal sig. Giovanni Monsignori, che quest’ultimo abbia ricevuto dal sig. Massimo Esposito, padre del sig. Francesco Esposito, n. 3 assegni post datati dell’importo complessivo di Euro 5.000,00. Quanto alle ragioni della corresponsione della predetta somma di denaro, il Tribunale ritiene fondata la tesi della Procura Federale secondo la quale essa avrebbe avuto la finalità di far ottenere al calciatore Francesco Esposito lo svincolo per rinuncia ai sensi dell’art. 107 delle NOIF, circostanza che appare confermata sotto il profilo causale dal fatto che lo svincolo venne effettivamente concesso subito dopo la consegna degli assegni. La tesi difensiva, stando alla quale la somma di Euro 5.000,00 avrebbe costituito la restituzione di un prestito concesso dal sig. Monsignori al sig. Francesco Esposito per motivi personali, non trova alcuna conferma in sede istruttoria in quanto del tutto priva di documentazione. Il Tribunale peraltro osserva che, anche ove tale argomentazione avesse trovato riscontro, il comportamento tenuto dal deferito avrebbe in ogni caso integrato la violazione dei generali principi di lealtà e correttezza previsti dall’art. 1-bis CGS, in quanto, così facendo, il Presidente della ASD Pontevecchio avrebbe condizionato il rilascio dello svincolo alla restituzione del denaro dato in prestito al calciatore per ragioni dichiaratamente extracalcistiche. Quanto alle deposizioni rese dai testi indotti dalla difesa del sig. Monsignori, non v’è alcun dubbio che esse vertano quasi esclusivamente su circostanze apprese de relato, con conseguente inefficacia sotto il profilo probatorio. Per ciò che invece attiene alla dedotta rilevanza della richiesta di archiviazione formulata dal PM nei confronti del sig. Giovanni Monsignori nell’ambito del procedimento penale relativo all’ipotesi di reato di estorsione, il Tribunale – pur prendendone atto e rilevando che lo stesso PM afferma che l’accordo per lo svincolo del calciatore si pone “in rotta con le regole dell’ordinamento sportivo” – sottolinea la sostanziale differenza fra quel procedimento e il presente, evidenziando che comportamenti contrari ai principi generali e alle norme dell’ordinamento sportivo non necessariamente si traducono in illeciti di rilevanza penale; né, nel caso di specie, sussistono ragioni di necessaria pregiudizialità dell’accertamento penale rispetto a quello oggetto di esame in questa sede. Si rileva, solo per inciso, la mancata coincidenza fra gli importi che il sig. Massimo Esposito afferma di aver corrisposto al sig. Monsignori e quelli che quest’ultimo riconosce di aver ricevuto, circostanza che tuttavia non affievolisce sotto il profilo disciplinare la posizione del deferito. Quanto infine alla determinazione dell’entità delle sanzioni, il Tribunale ritiene equo, in ragione dei fatti accertati, irrogare al sig. Giovanni Monsignori l’inibizione temporanea a svolgere attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società nell’ambito federale per il periodo di mesi dieci. All’accertamento della fondatezza dell’addebito a carico del Presidente della ASD Pontevecchio consegue inevitabilmente la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1 CGS della Società, alla quale appare congruo irrogare la sanzione dell’ammenda di Euro 700,00. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale applica: - al sig. GIOVANNI MONSIGNORI l’inibizione temporanea a svolgere attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società nell’ambito federale per il periodo di mesi dieci; - alla società ASD PONTEVECCHIO l’ammenda di Euro 700,00.
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