COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 12/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. D. CAMPITELLO [TORNEO MEMORIAL BERTOLDI] IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERNANA – CAMPITELLO, DISPUTATA AD ACQUASPARTA IL 09.06.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA N. 165 DEL 19.06.2015,

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 12/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. D. CAMPITELLO [TORNEO MEMORIAL BERTOLDI] IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERNANA - CAMPITELLO, DISPUTATA AD ACQUASPARTA IL 09.06.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA N. 165 DEL 19.06.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: - AMMENDA DI €. 500,00; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.09.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte le frasi a sfondo razziale pronunciate da alcuni sostenitori del Campitello all’indirizzo di un giocatore avversario, confermando altresì, l’animata discussione conseguentemente sorta tra le opposte tifoserie. In considerazione di quanto precede il reclamo deve essere respinto con conferma della sanzione irrogata dal G.S. P.Q.M. - Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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