COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 18/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. MONTEMALBE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEMALBE – PONTEVECCHIO, DISPUTATA A SANTA SABINA [TORNEO] IL 08.06.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 165 DEL 19.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA CALACIATORE SPATERNA LORENZO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 18/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. MONTEMALBE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEMALBE - PONTEVECCHIO, DISPUTATA A SANTA SABINA [TORNEO] IL 08.06.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 165 DEL 19.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA CALACIATORE SPATERNA LORENZO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.09.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti e all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che il calciatore Spaterna Lorenzo ha calciato volontariamente il pallone all’indirizzo dell’arbitro non colpendolo unicamente per la distanza che lo divideva dal direttore di gara. Tale comportamento merita adeguata sanzione e pertanto la Corte ritiene di dover confermare il provvedimento adottato dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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