COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 02/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. FONTIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTIGNANO – VIA LARGA MARSCIANO, DISPUTATA A FONTIGNANO IL 13.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL C.R.U. DEL 16.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA AL CALCIATORE FARFANELLI DANIELE PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 02/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. FONTIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTIGNANO – VIA LARGA MARSCIANO, DISPUTATA A FONTIGNANO IL 13.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL C.R.U. DEL 16.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA AL CALCIATORE FARFANELLI DANIELE PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.10.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’audizione del direttore di gara da parte di questa Corte è emerso l’atteggiamento assunto dal calciatore Farfanelli Daniele nei confronti dello stesso direttore di gara, al quale gli veniva asportato dalle mani il cartellino giallo mostrato all’atto dell’ammonizione. L’episodio è senz’altro deplorevole e meritevole di adeguata sanzione. Alla luce di quanto esposto la squalifica inflitta dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti commessi. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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