COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 09/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S. LAMA CALCIO A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEVESE – LAMA CALCIO, DISPUTATA A CITTA’ DELLA PIEVE IL 20.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL C.R.U. DEL 23.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA AL CALCIATORE MAMBRINI FEDERICO PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 09/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S. LAMA CALCIO A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEVESE – LAMA CALCIO, DISPUTATA A CITTA’ DELLA PIEVE IL 20.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL C.R.U. DEL 23.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA AL CALCIATORE MAMBRINI FEDERICO PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.10.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’audizione dell’assistente di gara è stata confermata con assoluta certezza che il calciatore Mambrini Federico, nel rialzarsi dopo un scontro con un giocatore avversario lo colpiva con un calcio alla testa in modo volontario ed ’intenzionale. L’assistente, ha quindi escluso che la condotta del calciatore Mambrini possa qualificarsi quale gesto reattivo al comportamento dell’avversario. Ciò posto non sono emerse circostanze tali da poter accertare conseguenze dannose subite dal calciatore della società Pievese in occasione della succitata condotta del calciatore Mambrini. Alla luce di quanto precede questa Corte ritiene di ridurre a cinque giornate effettive di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Mambrini Federico. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Mambrini Federico a cinque giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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