COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEMALBE – S. SABINA, DISPUTATA A MANTIGNANA IL 20.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL C.R.U. DEL 24.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA €. 100,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEMALBE – S. SABINA, DISPUTATA A MANTIGNANA IL 20.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL C.R.U. DEL 24.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA €. 100,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.10.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel proprio referto circa il comportamento posto in essere dai sostenitori rectius genitori del calciatore della società S. Sabina allorché proferivano insulti nei confronti dell’assistente della squadra del Montemalbe. Ciò posto, anche alla luce delle deduzioni difensive, devesi rilevare che trattasi di un singolo episodio, peraltro, non attribuibile a tesserati della società S.Sabina, e conseguentemente a parere di questa Corte l’ammenda inflitta dal G.S. alla società S. Sabina, deve essere ridotta ad €. 50,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda inflitta alla società S.Sabina ad €. 50,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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