COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL S.ORSOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL S.ORSOLA – PANICALE, DISPUTATA A SPINA DI MARSCIANO IL 04.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL C.R.U. DEL 07.10.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE CASSESE EMILIO PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL S.ORSOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL S.ORSOLA - PANICALE, DISPUTATA A SPINA DI MARSCIANO IL 04.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL C.R.U. DEL 07.10.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE CASSESE EMILIO PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.10.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara è emerso che il comportamento del calciatore Cassese Emilio è stato sicuramente offensivo e smodato ma non minaccioso. Tutto ciò premesso a parere di questa Corte la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Cassese Emilio può essere contenuta a quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Cassese Emilio a quattro giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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