COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA LA CASTELLANA – SAN LUCA CALCIO, DISPUTATA A CASTEL RITALDI IL 03.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL C.R.U. DEL 07.10.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA ALLA SOCIETA’ 100,00;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA LA CASTELLANA – SAN LUCA CALCIO, DISPUTATA A CASTEL RITALDI IL 03.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL C.R.U. DEL 07.10.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA ALLA SOCIETA’ 100,00; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.10.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione del direttore di gara dinanzi a questa Corte ha permesso di chiarire in modo inequivocabile che le frasi ingiuriose riportate nel referto sono state pronunciate da sostenitori della La Castellana e si sono protratte per la gran parte dell’incontro. Tutto ciò premesso la sanzione irrogata dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti commessi. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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