COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. BELLUCCI PAOLO DELLA SCOIETA’ VIS PERUGIA NORD IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS PERUGIA NORD – PONTEVILLA DISPUTATA A COLOMBELLA IL 25.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 7 DELLA DELEGAZIONE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 29/10/15, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – INIBIZIONE DEL SIG. BELLUCCI PAOLO FINO AL 31/03/2016;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. BELLUCCI PAOLO DELLA SCOIETA’ VIS PERUGIA NORD IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS PERUGIA NORD - PONTEVILLA DISPUTATA A COLOMBELLA IL 25.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 7 DELLA DELEGAZIONE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 29/10/15, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - INIBIZIONE DEL SIG. BELLUCCI PAOLO FINO AL 31/03/2016; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha precisato a questa Corte di non aver visto il colpo infertogli alle spalle dal Sig. Bellucci e di aver ritenuto che detto colpo fosse stato volontario. Ha precisato, peraltro, che il Bellucci si è immediatamente scusato e si è allontanato dal terreno di gioco senza protestare, circostanze che inducono a ritenere plausibile l’involontarietà del colpo, così come sostenuto dal reclamante. In considerazione di quanto precede ed in assenza di una prova circa la volontarietà del gesto, si ritiene che il Bellucci Paolo debba essere sanzionato essenzialmente per aver fatto ingresso nel terreno di gioco senza autorizzazione, con conseguente riduzione della sanzione fino al 31/12/2015. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione al Sig. Bellucci Paolo fino al 31/12/2015. - Dispone restituirsi la tassa reclamo
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