COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MANTIGNANA – AMMETO DISPUTATA A MANTIGNANA IL 01.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 63 DEL C.R.U. DEL 04.11.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA AL CALCIATORE BAFFONI DANIELE PER TRE GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MANTIGNANA - AMMETO DISPUTATA A MANTIGNANA IL 01.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 63 DEL C.R.U. DEL 04.11.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA AL CALCIATORE BAFFONI DANIELE PER TRE GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.11.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel proprio referto circa il comportamento posto in essere dal calciatore Baffoni Daniele, reo di aver pronunciato a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione frasi offensive ed ingiuriose. La sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Baffoni Daniele, appare congrua rispetto ai fatti commessi e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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