COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 22/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. STRONCONE 2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE 2013 – BEVAGNA DISPUTATA A TERNI IL 14.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TERNI DEL 19.11.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: INIBIZIONE DIRIGENTE MANGIALAIO DANIELE FINO AL 31/01/2016; INIBIZIONE DIRIGENTE PAGGI DANILO FINO AL 31/01/2016; SQUALIFICA ALLENATORE CAROSELLI CRISTIANO FINO AL 07/02/2016.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 22/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. STRONCONE 2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE 2013 - BEVAGNA DISPUTATA A TERNI IL 14.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TERNI DEL 19.11.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: INIBIZIONE DIRIGENTE MANGIALAIO DANIELE FINO AL 31/01/2016; INIBIZIONE DIRIGENTE PAGGI DANILO FINO AL 31/01/2016; SQUALIFICA ALLENATORE CAROSELLI CRISTIANO FINO AL 07/02/2016. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.12.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Presa visione degli atti ufficiali di gara ed in particolare del referto e del relativo supplemento ed all’esito dell’audizione del direttore di gara che ha ulteriormente fornito precisazioni sulle condotte poste in essere dai reclamanti così come descritte dal medesimo nel referto e nel supplemento cui si fa espresso richiamo, appaiono pacifiche e non suscettibili di diversa valutazione ed interpretazione. Alla luce di quanto sopra le sanzioni dell’inibizione fino al 31/01/2016 inflitte dal G.S. ai dirigenti Mangialaio Daniele e Paggi Danilo meritano integrale conferma, così come la squalifica inflitta all’allenatore Caroselli Cristiano fino al 07/02/2016, deve essere confermata. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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