COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 22/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VITELLINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MUGNANO – VITELLINO DISPUTATA A MUGNANO IL 29.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.12.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CAPECCHI FLAVIO PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 22/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VITELLINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MUGNANO - VITELLINO DISPUTATA A MUGNANO IL 29.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.12.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CAPECCHI FLAVIO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.12.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara ed in particolare dal referto di gara, emerge in maniera pacifica che il calciatore Capecchi Flavio subito dopo all’espulsione per doppia ammonizione si rivolgeva verso l’arbitro con atteggiamento minaccioso configurato dal puntare il dito all’indirizzo dell’arbitro apostrofando con gli epiteti evidenziati nel predetto referto. Alla luce di quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. per la squalifica in tre giornate di gara merita integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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