COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 del 24/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) Sig. BRUNETTI Giordano, epoca fatti calc. Tess. ASD SIGILLO 2) Sig. BRUNI Lorenzo. Epoca fatti diret. Gen. ACD Trasimeno 3) MARINI MARCO, arbitro Gara, ACD Trasimeno – ASD Sigillo dell’11.01.2014 4) VALENTE Luca, arbitro gara ACD Trasimeno- ASD Sigillo del 05.11.2014 5) Società ASD SIGILLO 6) Soc. ACD TRASIMENO per rispondere: – il primo: a) della violazione di cui all’Art. 1bis, c.1 del CGS e dell’art. 11 c.1 CGS; b) della violazione di cui all’art. 1 bis in relaz. Art 19, c.4 CGS; c) della violaz. Art. 30 statuto Federale ed art. 15 del CGS; Pag. / 1790 92 – il secondo della violazione di cui all’Art 1bis, c.1 del CGS; – il terzo della violaz. Dell’Art. 1 bis, c.3 del CGS; – il quarto della violaz. Dell’art. 1bis, c.3 del CGS; – la quinta a titolo di respons.oggettiva, ai sensi dell’art. 4, c.2 del CGS; – la sesta a titolo di respons.oggettiva, ai sensi dell’art. 4, c.2 del CGS.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 del 24/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) Sig. BRUNETTI Giordano, epoca fatti calc. Tess. ASD SIGILLO 2) Sig. BRUNI Lorenzo. Epoca fatti diret. Gen. ACD Trasimeno 3) MARINI MARCO, arbitro Gara, ACD Trasimeno - ASD Sigillo dell’11.01.2014 4) VALENTE Luca, arbitro gara ACD Trasimeno- ASD Sigillo del 05.11.2014 5) Società ASD SIGILLO 6) Soc. ACD TRASIMENO per rispondere: - il primo: a) della violazione di cui all’Art. 1bis, c.1 del CGS e dell’art. 11 c.1 CGS; b) della violazione di cui all’art. 1 bis in relaz. Art 19, c.4 CGS; c) della violaz. Art. 30 statuto Federale ed art. 15 del CGS; Pag. / 1790 92 - il secondo della violazione di cui all’Art 1bis, c.1 del CGS; - il terzo della violaz. Dell’Art. 1 bis, c.3 del CGS; - il quarto della violaz. Dell’art. 1bis, c.3 del CGS; - la quinta a titolo di respons.oggettiva, ai sensi dell’art. 4, c.2 del CGS; - la sesta a titolo di respons.oggettiva, ai sensi dell’art. 4, c.2 del CGS. FATTO All’udienza di trattazione del 10.12.2015 sono presenti il dott. Patassini Giuseppe in rappresentanza della Procura federale della FIGC nonché il sig. Luca Valente nella sua qualità di arbitro gara ACD Trasimeno- ASD Sigillo del 5.11.2014 e il sig. Lorenzo Bruni, all’epoca dei fatti Direttore generale dell’ACD Trasimeno, mentre sono assenti tutti gli altri incolpati. Preliminarmente, il Tribunale Territoriale dispone lo stralcio dal presente procedimento della posizione del sig. Valente Luca, stante l’intervenuta definizione dello stesso ai sensi dell’art 23 CGS tra l’incolpato Valente Luca e il rappresentante della Procura Federale come da separato verbale, e, per l’effetto dispone che l’accordo venga trasmesso a cura della Procura Federale alla Procura Generale dello Sport presso il CONI. Il procedimento, quindi, prosegue nei confronti degli altri incolpati, i quali devono rispondere dei seguenti addebiti: 1) BRUNETTI GIORDANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’ASD Sigillo: a) Violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS e dell’art. 11, comma 1, stesso codice in quanto nel corso dell’incontro TRASIMENO-SIGILLO dell’art. 11.10.2014 poneva in essere gravi e ripetuti comportamenti di discriminazione razziale nei confronti di tre calciatori di colore dell’ACD Trasimeno, proferendo nei loro confronti le seguenti frasi a sfondo razziale “vostra madre è bianca o negra come voi” e “con la mia forza ti faccio diventare bianco, negro di merda”; b) Violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 4, stesso Codice in quanto, sostituito al 14’ del secondo tempo dell’incontro TRASIMENO-SIGILLO ripetuto il 05.11.2014, avviatosi verso l’uscita dal campo, passando innanzi alla panchina dell’ACD TRASIMENO, derideva un calciatore avversario a terra per crampi (il calciatore n. 4 Beqja Romario), provocando con il suo atteggiamento, la reazione di coloro che sedevano in panchina e venendo a contatto fisico con il dirigente dell’ACD TRASIMENO, sig. Lorenzo BRUNI cui torceva un dito della mano, già precedentemente infortunata, provocandogli un forte dolore (episodio per il quale vi sono due referti medici); c) Violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale e dell’art. 15 del CGS in quanto ha proposto denuncia/querela nei confronti dei tesserati dell’ACD TRASIMENO Sigg.ri Lorenzo Bruni e Mattia CINI senza preventivamente richiedere e ottenere la necessaria autorizzazione dal Consiglio Federale così trasgredendo il vincolo di giustizia di cui alle norme citate; 2) BRUNI LORENZO, all’epoca dei fatti Direttore Generale dell’ACD TRASIMENO: violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in quanto all’incirca al 14’ del secondo tempo della gara TRASIMENOSIGILLO ripetuta il 05.11.2014, sia pure provocato, veniva a contatto fisico con il calciatore Giordano Brunetti che, sostituito, stava rientrando negli spogliatori e, nella colluttazione, gli sferrava un calcio procurandogli un’escoriazione, senza alcune conseguenza sulla regolarità della partita (episodio per il quale vi è referto medico); 3) MARINI MARCO, arbitro della gara ACD Trasimeno-ASD Sigillo dell’11.10.2014: violazione dell’art. 1bis, comma 3, del CGS in quanto, regolarmente convocato per ben due volte dalla Procura federale per essere ascoltato nell’ambito del procedimento de quo, non si presentava alle rituali convocazioni, senza addurre alcuna valida o plausibile giustificazione; - a tali comportamenti, in virtù dell’art 4, comma 2, del CGS consegue la responsabilità oggettiva delle società ASD SIGILLO e dell’ACD TRASIMENO, alle quali appartenevano rispettivamente i deferiti, signori Giordano Brunetti (ASD Sigillo), Giampiero RISO (ASD Sigillo) e Lorenzo BRUNI (ACD Trasimeno) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. All’esito della discussione il Procuratore Federale conclude per l’affermazione della responsabilità degli incolpati e per l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Brunetti Giordano: - 10 giornate di squalifica per il capo A; - 3 giornate di squalifica per il capo B; - 6 mesi di squalifica per capo C; - oppure 10 mesi complessivi di squalifica. - Bruni Lorenzo: mesi 2 di inibizione. - Marini Marco: 45 giorni di sospensione. - A.S.D. Sigillo: ammenda di €. 1.500,00. - A.C.D. Trasimeno: ammenda di €. 400,00. L’incolpato Lorenzo Bruni, all’esito della discussione, evidenzia la propria non colpevolezza in quanto, nella circostanza, si è limitato a reagire istintivamente ad un colpo infertogli dal calciatore Brunetti Giordano sul proprio dito precedentemente lesionato e fasciato e chiede, pertanto, il proprio proscioglimento nonché quello della società ACD Trasimeno. DIRITTO Alla luce delle indagini svolte dalla Procura Federale e della relativa documentazione acquisita agli atti del procedimento e di quanto emerso in sede di trattazione, il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue. Quanto alle condotte poste in essere dagli incolpati Lorenzo BRUNI e Giordano BRUNETTI risulta acclarata la dinamica degli eventi, allorchè il calciatore Brunetti Giordano al momento della sua sostituzione, transitando dinanzi la panchina dell’ACD Trasimeno derideva un calciatore avversario che si trovava a terra ed incontrando nel percorso il dirigente Bruni della Trasimeno, che lo invitava ad uscire dal campo e a rientrare negli spogliatoi, aveva una reazione improvvisa e violenta nei suoi confronti prendendogli e torcendogli il dito medio della mano sx , già fratturato ed in evidente stato di degenza in quanto fasciato , procurandogli, all’evidenza, un fortissimo dolore. Ecco quindi che il Bruni a seguito di tale aggressione aveva una reazione istintiva che lo portava a sferrare un calcio al Brunetti sullo stinco della gamba dx. (cfr. certificati medici in atti degli incolpati). Orbene la dinamica degli eventi e le reciproche condotte per come potute accertare dalla documentazione in atti e all’esito della trattazione (devesi considerare che il Brunetti non si è presentato alla seduta palesando quindi un comportamento processuale di completo disinteresse per la sua difesa) evidenziano, ad avviso di questo Tribunale Federale Territoriale, come nessuna responsabilità possa essere attribuita al Bruni in merito ai fatti accaduti e all’addebito contestato di violazione dell’art. 1 bis co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. E’ di oggettiva evidenza il disvalore delle condotte poste in essere dagli incolpati nella valutazione della violazione o meno delle norme del CGS, laddove il Bruni si è limitato ad una minimale e spontanea reazione istintiva alla gravissima aggressione subita (torsione del dito medio della mano dx già fratturato e con evidente fasciatura) che gli provocava inequivocabilmente un dolore lancinante. Ecco quindi che l’istintivo calcio allo stinco sferrato dal Bruni al Brunetti per reagire e difendersi dall’aggressione, come perpretata dal Brunetti e subita dal Bruni, non può configurare un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis co. 1 del CGS e, pertanto, l’incolpato dovrà essere prosciolto dalla violazione contestata. Con il proscioglimento del Bruni deve necessariamente seguire anche quello della società ACD Trasimeno dalla violazione per responsabilità oggettiva dell’art. 4 co. 2 del CGS. Al contrario la responsabilità del calciatore Brunetti Giordano risulta evidente e provata per tabulas dalla stessa documentazione acquisita agli atti (cfr. verbali di audizione di Lorenzo Bruni, del calciatore ACD Trasimeno Mattia Cini, i calciatori dell’ACD TRASIMENO Hamza EL KhoumiriMohammed EL Khoumiri-Anass Makhlouk) e del resto l’incolpato con il suo comportamento processuale di assoluto disinteresse nella sua difesa, vista la sua mancata presenza alla seduta di trattazione del deferimento , non ha offerto a questo Tribunale elementi valutativi per giungere ad una diversa decisione. Il Brunetti, pertanto, deve essere dichiarato responsabile delle succitate violazioni alle norme del CGS (artt. 1bis co. 1 , art. 11 co. 1- art. 1 bis com. 1 in relazione all’art. 19 co. 4- art. 30 delle statuto federale e art. 15 CGS) come descritte ai capi A), B), C) del deferimento che si richiamano integralmente. Altrettanto per tabulas è acclarata la responsabilità dell’arbitro della gara ACD Trasimeno-ASD Sigillo dell’11.10.2014-Marini Marco- per la violazione dell’art. 1 bis, co. 3 del CGS, in quanto regolarmente convocato per ben due volte dalla Procura Federale per l’audizione nell’ambito del procedimento de quo, non si presentava alle rituali convocazioni, senza addurre alcuna Pag. / 1794 92 giustificazione per l’assenza. Giustificazioni, quali ad esempio legittimo impedimento, che del resto non ha reso nemmeno in sede di trattazione del procedimento vista la mancata presenza. Dell’altro arbitro Valente Luca- incolpato per le stesse violazioni del Marini- già si è detto all’inizio con lo stralcio della posizione stante l’intervenuto accordo di patteggiamento con il rappresentante della procura federale. In conclusione i fatti dunque, come assemblati, ricostruiti ed accertati dalla Procura Federale risultano pacifici e non suscettibili di una diversa valutazione ed interpretazione circa il reale accadimento degli stessi e tutti gli incolpati ad eccezione del Dirigente dell’ACD Trasimeno Bruni Lorenzo (per le ragioni esposte) risultano responsabili delle violazioni addebitate nel deferimento. P.Q.M. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE: - dichiara il proscioglimento dell’incolpato LORENZO BRUNI (all’epoca dei fatti dirigente A.C.D. Trasimeno) dalla violazione contestata e conseguentemente dichiara anche il proscioglimento della società A.C.D. TRASIMENO dalla violazione contestata a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato; - dichiara la responsabilità degli incolpati BRUNETTI GIORDANO (all’epoca dei fatti tesserato calciatore A.S.D. Sigillo) e la Società A.S.D. SIGILLO per le violazioni come contestate nell’atto di deferimento che si richiamano integralmente, disponendo l’applicazione delle sanzioni, per i titoli di incolpazione rispettivamente ascritti, quanto al sig. BRUNETTI GIORDANO in 10 (dieci) giornate di squalifica quanto alla violazione dell’art. 1 bis co. 1 e art. 11 co. 1 CGS di cui al capo a) del deferimento; 3 (tre) giornate di squalifica quanto alla violazione dell’art. 1 bis co. 1 del CGS in relazione all’art. 19 co. 4 stesso codice di cui al capo b) del deferimento; mesi 6 (sei) di squalifica per la violazione del’art. 30 dello Statuto Federale e dell’art. 15 del CGS di cui al capo c) del deferimento; Pag. / 1795 92 - dichiara la responsabilità dell’incolpata A.S.D. SIGILLO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 co. 2 del CGS per il comportamento, come sopra sanzionato, posto in essere dal proprio tesserato BRUNETTI GIORDANO, disponendo l’applicazione della sanzione dell’ammenda di €.1.500,00 (millecinquecento/00); - dichiara la responsabilità dell’incolpato MARINI MARCO (arbitro della gara A.C.D. Trasimeno – A.S.D. Sigillo del 11.10.2014) per le violazioni come contestate nell’atto di deferimento che si richiamano integralmente, disponendo l’applicazione della sanzione per la violazione dell’art. 1 bis co. 3 del CGS di giorni 45 (quarantacinque) di sospensione.
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