F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 165 del 25 gennaio 2016 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO ESPOSITO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 165 del 25 gennaio 2016 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO ESPOSITO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. VINCENZO ESPOSITO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS per aver provveduto a raccogliere talune schede di designazione alle candidature di cui all’assemblea elettiva del 1.12.2012 riguardante società appartenenti al C.R. del Friuli Venezia Giulia, poi risultate alterate, presso alcune società, le cui relative sottoscrizioni sono state espressamente disconosciute dagli interessati; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi. Ritenuto che: - dagli atti dell’indagine ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal sig. Sergio Milos, segretario della società Sistiana Duino Aurisina (verbale dichiarazioni al collaboratore della procura del 7.02.2016) emerge che il deferito abbia concorso nel raccogliere una firma apocrifa della scheda di candidatura alla nomina del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia; - che tale condotta si è concretizzata nell’assistere, senza opporvisi, alla firma della predetta scheda da parte del signor Milos invece che del Presidente della società; - che altresì dalle ulteriori schede di candidatura che sono risultate transitare nelle mani del deferito appaiono grossolanamente apposte le sottoscrizioni di altri presidenti di società P.Q.M. dichiara il sig. VINCENZO ESPOSITO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per mesi uno.
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