F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 165 del 25 gennaio 2016 Procedimento disciplinare a carico di ATTILIO TUZI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 165 del 25 gennaio 2016
Procedimento disciplinare a carico di ATTILIO TUZI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. ATTILIO TUZI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 36, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in riferimento al C.U. n.1 art. 3.6 per avere: a) nella qualità di allenatore di base del Celano F.C. Marsica accompagnato alcuni giovani calciatori a provini poi svoltisi presso il Centro Sportivo di Vinovo, di proprietà della FC Juventus senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; b) per aver violato l’art 10.13 lettera b) del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per aver organizzato una gara amichevole disputata presso il Centro Sportivo di Vinovo tra la formazione giovanissimi del Celano F.C. Marsica ed una formazione giovanile della società FC Juventus, in assenza di preventiva autorizzazione del C.R. o della Delegazione compente; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro; - considerato che la difesa del deferito è comunque garantita ed il caso può dunque essere deciso; - vista l’istanza di rinvio formulata da uno dei tre legali nominati dal deferito di differimento della odierna udienza; - che tale istanza non è accoglibile stante il fatto che il deferito è comunque garantito nella difesa; Ritenuto che: - i fatti contestati risultano sufficientemente comprovati dalla documentazione acquisita agli atti come è dato altresì ricavare dalla circostanza che altri soggetti deferiti per gli stessi fatti hanno patteggiato la sanzione con la Procura Federale; - che in particolare emerge dagli atti la pacifica circostanza della mancata e preventiva richiesta alla FIGC della necessaria autorizzazione allo svolgimento dei “c.d provini per giovani calciatori”. P.Q.M. dichiara il sig. ATTILIO TUZI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per quattro mesi.