FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 190/A del 11/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Giuseppe GALLI – Raffaele PUCINO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 190/A del 11/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Giuseppe GALLI - Raffaele PUCINO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 459 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GALLI e del Sig. Raffaele PUCINO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Giuseppe GALLI, all’epoca dei fatti oggetto di contestazione agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C., in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 1 del vigente C.G.S.), degli artt. 16, commi 1 e 6, 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.03.2015, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Sig. Raffaele Pulcino dal 20.06.2013, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C.; Sig. Raffaele PUCINO, all’epoca dei fatti oggetto di contestazione calciatore tesserato per la A.S. Varese 1910 S.p.A. fino al 01.09.2013 e per la U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. fino al 24.07.2014, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 1 del vigente C.G.S.), dell’art. 16, commi 1 e 6 del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.03.2015, per essersi avvalso, dal 20.06.2013 dell’opera di agente di calciatori del Sig. Giuseppe GALLI senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giuseppe GALLI e Raffaele PUCINO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzioni finali nella misura di 40 (quaranta) giorni di sospensione dal registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C. per il Sig. Giuseppe GALLI e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Raffaele PUCINO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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