FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 198/A del 20/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DOMENICO CHIEFFO – Società ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 198/A del 20/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DOMENICO CHIEFFO - Società ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 968 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. DOMENICO CHIEFFO e della Società ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO, avente ad oggetto la seguente condotta: Domenico CHIEFFO, tesserato nella corrente stagione con L’ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO in qualità di calciatore, in violazione dei principi di lealtà, onestà e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, nonché dell’articolo 5, comma 1 e 4 del CGS, per avere postato sul proprio profilo facebook, il 26.4.15, un messaggio contenente frasi offensive e lesive della reputazione delle altre società partecipanti al Campionato, prive di fondamento per stessa ammissione dell’autore, che così tra l’altro recitavano: ‘ … voglio aggiungere che questo campionato è falsato! Comprare partite per arrivare al primo posto è vergognoso, è anticalcio … noi siamo l‘ASD Vincenzo Nigro e non sposiamo questa politica’; ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO, per responsabilità oggettiva in quanto Società alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 4 comma 2 e dell’art. 5 comma 2, del CGS; − viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulate dal Sig. Domenico CHIEFFO e dal Sig. Luigi IUPPA nell’interesse della Società ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO in qualità di Presidente pro tempor; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 3 mesi di inibizione per il Sig. Domenico CHIEFFO e di € 300,00 di ammenda per la Società ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO
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