FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 199/A del 20/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO CANTARELLA – società ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 199/A del 20/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO CANTARELLA - società ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 857 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. ANTONIO CANTARELLA dirigente della società ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA e della società ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA, avente ad oggetto la seguente condotta: Antonio CANTARELLA, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.), anche in riferimento all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., sia per aver posto in essere comportamenti finalizzati all’illegittima partecipazione del sedicente calciatore, sig. Carmeni Gaetano, alla gara Magica - Cometa - del 17.2.14, e sia perché, in occasione della predetta gara del 17.02.2014, in qualità di dirigente accompagnatore della società ASD Cometa Calcio Biancavilla, redigeva e sottoscriveva la distinta di gara, inserendo artatamente il nominativo del sedicente calciatore, al fine di permetterne la partecipazione sotto falso nome utilizzando, finanche, un documento di riconoscimento contraffatto; ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente ed alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Antonio CANTARELLA e dall’Avv. Giuseppe Furnari nell’interesse della società ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA in qualità di Presidente pro tempore; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. Antonio CANTARELLA e di € 800,00 di ammenda per la società ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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