FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 204/A del 24/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIUSEPPE MARINIELLO – Società A.S.D. LUSCIANO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 204/A del 24/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIUSEPPE MARINIELLO - Società A.S.D. LUSCIANO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 89 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. GIUSEPPE MARINIELLO, e della Società A.S.D. LUSCIANO, avente ad oggetto la seguente condotta: Giuseppe MARINIELLO, nella qualità di Dirigente accompagnatore della A.S.D. Lusciano nelle gare: Falchetti – A.S.D. Lusciano del 20/02/15; A.S.D. Lusciano - Aversa Football Club del 04/01/15; Gervinese – A.S.D. Lusciano del 10/01/15; Monello Boys – A.S.D. Lusciano del 14/01/15; Real Caivano – A.S.D. Lusciano del 24/01/15; Bayern – A.S.D. Lusciano del 07/02/15, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, comma 5, delle N.O.I.F per avere sottoscritto l’elenco dei calciatori partecipanti alle predette gare in cui risultava il calciatore Siro Antonio, malgrado quest’ultimo non avesse titolo a partecipare alle dette partite, perché tesserato con altro sodalizio; A.S.D. LUSCIANO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del calciatore Sig. Siro Antonio, del proprio dirigente accompagnatore e/o comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; − viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Giuseppe MARINIELLO in proprio e nell’interesse della Società A.S.D. LUSCIANO, in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 30 giorni di inibizione, da scontarsi al termine della inibizione allo stato pendente, per il Sig. Giuseppe MARINIELLO e di 3 punti di penalizzazione in classifica 2015/2016 + € 100,00 di ammenda per la Società ASD Lusciano; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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