FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 221/A del 16/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Società SS SAMBENEDETTESE a RL
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 221/A del 16/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Società SS SAMBENEDETTESE a RL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1033 pf 14/15 adottato nei confronti della Società SS SAMBENEDETTESE a RL, avente ad oggetto la seguente condotta: SS SAMBENEDETTESE a RL, in violazione dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 12, comma 3, del C.G.S., perché propri sostenitori, nel corso della gara Sambenedettese-Maceratese del 26/4/2015, valevole per il Campionato di Serie D, girone F, introducevano ed esponevano uno striscione contenente espressioni gravemente oltraggiose, offensive e lesive della dignità di Tardella Maria Francesca, Presidente della SS Maceratese srl S.D.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall’Avv. Andrea Gianni, procuratore della Società SS SAMBENEDETTESE a RL; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di € 800,00 di ammenda per la Società SS SAMBENEDETTESE a RL; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.