FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 223/A del 16/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUCIANO POZZOLINI – ALDO COSENZA – DAVIDE GIUBILINI – società ASD INSUBRIA CALCIO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 223/A del 16/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUCIANO POZZOLINI - ALDO COSENZA - DAVIDE GIUBILINI - società ASD INSUBRIA CALCIO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1044 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sigg.ri LUCIANO POZZOLINI, ALDO COSENZA, DAVIDE GIUBILINI e delle società ASD INSUBRIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: Luciano POZZOLINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Insubria, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art.61 comma 1 delle NOIF per aver inserito nella distinta di gara, in occasione dell’incontro Solbiatese-Insubria del 28/9/2014, valevole per il Campionato Giovanissimi Regionale Lombardia, quale allenatore, il sig. Giubilini Davide, dichiarando, con la sottoscrizione del documento, sotto la propria responsabilità, che il tecnico ivi indicato fosse regolarmente abilitato; Aldo COSENZA, Dirigente Responsabile del Settore Giovanile dell’ASD INSUBRIA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 2, lett. B), punto b7) del C.U. n.1 del SGS, stagione sportiva 14-15, per aver consentito che il Giubilini Davide svolgesse attività di allenatore per conto dell’ASD Insubria, militante nel campionato Giovanissimi Regionali Lombardia, pur nella consapevolezza che lo stesso non fosse in possesso dell’abilitazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di tecnico di BaseUEFA B; Davide GIUBILINI, tesserato ASD INSUBRIA Calcio, in qualità di allenatore, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 2, lett. B), punto b7) del C.U. n.1 del SGS, stagione sportiva 14-15, per aver svolto l’attività di tecnico di BaseUEFA B, per conto della Soc. Sportiva Dilettantistica INSUBRIA, militante nel campionato Giovanissimi Regionali Lombardia, pur non essendo abilitato; ASD INSUBRIA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS, con riferimento al comportamento ascritto ai propri tesserati; viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sigg.ri LUCIANO POZZOLINI, ALDO COSENZA, DAVIDE GIUBILINI e dalla società ASD INSUBRIA CALCIO, rappresentata dal Presidente, Sig. Luciano POZZOLINI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luciano POZZOLINI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Aldo COSENZA, 2 mesi di squalifica per il Sig. Davide GIUBILINI e ammenda di € 400,00 per la società ASD INSUBRIA CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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