FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 225/A del 16/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Domeinique FERRARA -Cosmo FORCELLA – società U.S. AGORDINA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 225/A del 16/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Domeinique FERRARA -Cosmo FORCELLA - società U.S. AGORDINA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 232 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Domeinique FERRARA, del Sig. Cosmo FORCELLA e della società U.S. AGORDINA, avente ad oggetto la seguente condotta: Domeinique FERRARA, tesserato nella corrente stagione con l’A.S.D. CAVARZANO OLTRARDO in qualità di calciatore, in violazione dei principi di lealtà, onestà e probità di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S., nonché dell’articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 09.09.2015 una nuova richiesta di tesseramento in favore della Società U.S. AGORDINA nonostante fosse tesserato dal 03/09/2015 con la società A.S.D. CAVARZANO OLTRADO; Cosmo FORCELLA, Presidente della società U.S. ARGODINA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 del CGS, nonché dell’articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F. per non aver provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore Domeinique FERRARA; U.S. AGORDINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del C.G.S. per l’operato del proprio Presidente; viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulate dal Sig. Domeinique FERRARA e dal Sig. Cosimo FORCELLA in proprio e nell’interesse della società U.S. AGORDINA, in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 1 (una) giornata di squalifica nel campionato di competenza per il Sig. Domeinique FERRARA e di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Cosimo FORCELLA e € 200,00 di ammenda per la società U.S. AGORDINA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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