FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 226/A del 16/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Ermonela EJELLI – Federico PANCRAZI – Giorgia OTTAVIANO – Franco ALZAPIEDI, – società A.S.D. VICOFERTILE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 226/A del 16/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Ermonela EJELLI - Federico PANCRAZI - Giorgia OTTAVIANO - Franco ALZAPIEDI, - società A.S.D. VICOFERTILE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 243 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri Ermonela EJELLI, Federico PANCRAZI, Giorgia OTTAVIANO e Franco ALZAPIEDI, quest’ultimo in qualità di Presidente della A.S.D. VICOFERTILE e della società A.S.D. VICOFERTILE, avente ad oggetto la seguente condotta: ERMONELA EJELLI, calciatrice della A.S.D. VICOFERTILE, per aver, in violazione dell’art. 61, comma 6 delle N.O.I.F., partecipato per conto della società A.S.D. Vicofertile alle gare Vicofertile – F.C. Bologna del 26.09.2015, Olimpia Forlì – A.S.D. Vicofertile del 03.10.2015 e A.S.D. Vicofertile – Federazione Sammarinese del 10.10.2015, in posizione irregolare in quanto in carenza di vincolo di tesseramento; FEDERICO PANCRAZI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per aver, in qualità di accompagnatore ufficiale, sottoscritto le distinte delle gare sopra richiamate dalle quali risultava aver partecipato la calciatrice Ermonela EJELLI non in regola con il tesseramento per la società A.S.D. Vicofertile; GIORGIA OTTAVIANO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per aver, in qualità di accompagnatrice ufficiale, sottoscritto le distinte delle gare sopra richiamate dalle quali risultava aver partecipato la calciatrice Ermonela EJELLI non in regola con il tesseramento per la società A.S.D. Vicofertile; A.S.D. VICOFERTILE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per l’operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata nell’interesse dei Sig.ri Ermonela EJELLI, Federico PANCRAZI, Giorgia OTTAVIANO e Franco ALZAPIEDI, quest’ultimo in qualità di Presidente della A.S.D. VICOFERTILE e della società A.S.D. VICOFERTILE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura dell’ammonizione per la calciatrice Ermonela AJELLI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Federico PANCRAZI, 30 giorni di inibizione per la Sig.ra Giorgia Ottaviano e 2 punti di penalizzazione in classifica 2015/2016 + € 120,00 di ammenda per la Società A.S.D. VICOFERTILE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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