FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 231/A del 17/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Marco CAROLI – Giuseppe RANZANI – Andrea NARDI -società ASD SOCCER OLEGGIO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 231/A del 17/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Marco CAROLI - Giuseppe RANZANI - Andrea NARDI -società ASD SOCCER OLEGGIO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1099 pf 13/14 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco CAROLI, Giuseppe RANZANI, Andrea NARDI e della società ASD SOCCER OLEGGIO, rappresentata dall’attuale Presidente, Sig. Riccardo GOLFETTO, avente ad oggetto la seguente condotta: MARCO CAROLI, tesserato quale dirigente/allenatore per la società ASD SOCCER OLEGGIO, per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.), anche in relazione all’art. 10, c. 2, C.G.S., utilizzato nel “4° torneo primaverile” organizzato dalla Soc. A.S. TICINIA ROBECCHETTO, nelle file della propria squadra e senza indicarne il nominativo nella distinta di gara, il calciatore NARDI Andrea (tesserato per la Soc. A.S.D. BELLINZAGO CALCIO), senza che lo stesso avesse al riguardo alcuna preventiva autorizzazione dalla società di sua appartenenza; GIUSEPPE RANZANI, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD SOCCER OLEGGIO, in violazione dei principi di lealtà e correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.), anche in relazione all’art. 10, c. 2, C.G.S., poiché, pur essendo a conoscenza che tra il gruppo di esordienti 2001 allenato dal Sig. CAROLI, vi era la presenza attiva agli allenamenti di un tesserato per altra società, privo di autorizzazione al riguardo, non ha impedito il protrarsi di tale situazione, e neanche ha impedito che, successivamente, il medesimo calciatore prendesse parte a tornei, addirittura in luogo di calciatori tesserati per la propria società; ANDREA NARDI, in violazione dei principi di lealtà e correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.), anche in relazione all’art. 10, c. 2, C.G.S., per aver partecipato nelle file della Soc. SOCCER OLEGGIO, al detto torneo, ancorché lo stesso risultasse tesserato per la Soc. A.S.D. BELLINZAGO CALCIO che, non aveva al riguardo, fornito alcuna preventiva autorizzazione; ASD SOCCER OLEGGIO, per responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per le violazioni addebitate, rispettivamente, al proprio Presidente ed ad un proprio tesserato e per essere la società a cui vantaggio è stata svolta anche la condotta del calciatore Nardi; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CAROLI, dal Sig. Giuseppe RANZANI, dalla Sig.ra Gelsomina PARILLA, in qualità di madre del calciatore minore Andrea NARDI, e dalla Società ASD Soccer Oleggio, rappresentata dal Presidente Sig. Riccardo GOLFETTO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 6 giornate di squalifica per il Sig. Marco CAROLI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe RANZANI, 2 giornate di squalifica per il Sig. Andrea NARDI e 320 euro di ammenda per la Società ASD SOCCER OLEGGIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it