FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 237/A del 07/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUCIANO DAEDER – società F.C. ATLETICO MONTICHIARI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 237/A del 07/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUCIANO DAEDER - società F.C. ATLETICO MONTICHIARI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 981 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. LUCIANO DAEDER e della società F.C. ATLETICO MONTICHIARI, avente ad oggetto la seguente condotta: Luciano DAEDER, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società F.C. Atletico Montichiari srl, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014 la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, come prescritto al punto 9) pag. 3 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014; F.C. ATLETICO MONTICHIARI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. LUCIANO DAEDER in proprio e nell’interesse dalla società F.C. ATLETICO MONTICHIARI in qualità di legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luciano DAEDER e dell’ammenda di € 667,00 per la società F.C. ATLETICO MONTICHIARI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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