FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 237/A del 07/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUCIANO DAEDER – società F.C. ATLETICO MONTICHIARI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 237/A del 07/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUCIANO DAEDER - società F.C. ATLETICO MONTICHIARI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 981 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. LUCIANO DAEDER e della società F.C. ATLETICO MONTICHIARI, avente ad oggetto la seguente condotta: Luciano DAEDER, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società F.C. Atletico Montichiari srl, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014 la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, come prescritto al punto 9) pag. 3 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014; F.C. ATLETICO MONTICHIARI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. LUCIANO DAEDER in proprio e nell’interesse dalla società F.C. ATLETICO MONTICHIARI in qualità di legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luciano DAEDER e dell’ammenda di € 667,00 per la società F.C. ATLETICO MONTICHIARI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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