FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 238/A del 07/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Domenico STALLONE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 238/A del 07/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Domenico STALLONE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 422 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. Domenico STALLONE, avente ad oggetto la seguente condotta: DOMENICO STALLONE, membro del C.d.a. della società Ascoli Calcio 1898 S.p.a. dal 30.9.13 al 18.11.13, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S.), nonché dell’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione della società, al dissesto economico-patrimoniale dell’Ascoli Calcio 1898 S.p.a. e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della stessa e per non aver espresso dissenso rispetto alla gestione del Presidente; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico STALLONE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica ed € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Domenico STALLONE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it