FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 239/A del 07/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Massimo IMPEI – società ACSD ROCCA SANTO STEFANO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 239/A del 07/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Massimo IMPEI - società ACSD ROCCA SANTO STEFANO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1030 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Massimo IMPEI e della società ACSD ROCCA SANTO STEFANO, avente ad oggetto la seguente condotta: MASSIMO IMPEI, Presidente della Società ACSD ROCCA SANTO STEFANO, nella s.s. 2014-2015, per rispondere in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. della FIGC, in relazione all’art. 96 delle NOIF, per avere tesserato per la propria Società, in data 03.09.2014, il calciatore Lorenzo PASQUARELLI, su compiacente richiesta del Direttore Sportivo, signor Marco FERRAMINI, della Società ACSD CRECAS CITTA’ DI PALOMBARA, con l’impegno di trasferirlo in prestito, dopo appena tre giorni (05.09.2014), alla Società da quest’ultimo rappresentata, al fine di eludere il pagamento del premio di preparazione, più oneroso da parte di quest’ultima Società, di Categoria Eccellenza, dell’importo di circa € 1.600,00, rispetto a circa € 375,00, che, invece, avrebbe dovuto corrispondere la Società di 3a Categoria ACSD ROCCA SANTO STEFANO all’avente diritto USD CITTA’ DI MONTEROTONDO; ACSD ROCCA SANTO STEFANO, società alla quale apparteneva il signor Massimo IMPEI, al momento della commissione dei fatti, e comunque nei cui confronti era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS della FIGC; viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Massimo IMPEI per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società ACSD ROCCA SANTO STEFANO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione per la durata di mesi 3 per il Sig. Massimo IMPEI e dell’ammenda nella misura di € 200,00 per la società ACSD ROCCA SANTO STEFANO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 2 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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