FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 242/A del 08/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Luca SILVESTRI – Christian GERON – società A.S.D. VALSUGANA CALCIO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 242/A del 08/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Luca SILVESTRI - Christian GERON - società A.S.D. VALSUGANA CALCIO
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 259 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Luca SILVESTRI, del Sig. Christian GERON e della società A.S.D. VALSUGANA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: Luca SILVESTRI, tesserato nella corrente stagione con la società U.S. ARCELLA in qualità di calciatore, in violazione dei principi di lealtà, onestà e probità di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S., nonché dell’articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 26/09/2015 una nuova richiesta di tesseramento in favore della Società A.S.D. VALSUGANA CALCIO nonostante fosse tesserato dal 25/09/2015 con la società U.S. ARCELLA; Christian GERON, Presidente della società A.S.D. VALSUGANA CALCIO, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 del CGS, nonché dell’articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F. per non aver provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore Luca SILVESTRI; A.S.D. VALSUGANA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del C.G.S. per l’operato del proprio Presidente; − viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulate dal Sig. Luca SILVESTRI e dal Sig. Christian GERON in proprio e nell’interesse della società A.S.D. VALSUGANA CALCIO, in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 1 (una) giornata di squalifica nel campionato di competenza per il Sig. Luca SILVESTRI e di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Christian GERON e € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. VALSUGANA CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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