FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 247/A del 12/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Antonio OGNIBENE – società A.S.D. VALLEDOLMO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 247/A del 12/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Antonio OGNIBENE - società A.S.D. VALLEDOLMO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 186 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Antonio OGNIBENE e della società A.S.D. VALLEDOLMO, avente ad oggetto la seguente condotta: Antonio OGNIBENE, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD VALLEDOLMO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 44 del Reg. LND, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non aver utilizzato, in occasione delle gare di campionato di 2° categoria, girone L, stagione sportiva 14-15, disputate dall’ASD Valledolmo in data 8.3.15, 15.3.15, 22.3.15 e 29.3.15 rispettivamente contro le società Spartacus, Vallelunga, Acquaviva e Città dei Mosaici, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014-2015 nonché per aver sottoscritto, in occasione delle gare di campionato di 2° categoria, girone L, stagione sportiva 2014-2015, del 8.3.15, 15.3.15, 22.3.15 e 29.3.15 rispettivamente contro le società Spartacus, Vallelunga, Acquaviva e Città dei Mosaici, le distinte di gioco della ASD Valledolmo consegnate al DDG, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva suindicata; A.S.D. VALLEDOLMO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per violazione dell’obbligo di tesseramento ed indicazione in distinta, in gare ufficiali, di un allenatore abilitato dal settore tecnico nonché per le suddette condotte poste in essere dal proprio Presidente, sig. Antonio OGNIBENE, come sopra descritte; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio OGNIBENE per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. VALLEDOLMO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Antonio OGNIBENE e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. VALLEDOLMO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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