FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 252/A del 27/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Simone VIANELLO – Cosimo Damiano LINCIANO – società U.S. PELLESTRINA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 252/A del 27/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Simone VIANELLO - Cosimo Damiano LINCIANO - società U.S. PELLESTRINA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 245 pf 15/16 adottato nei confronti dei Signori Simone VIANELLO, Cosimo Damiano LINCIANO e della società U.S. PELLESTRINA, avente ad oggetto la seguente condotta: Simone VIANELLO, calciatore tesserato per la società PELLESTRINA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere partecipato alla gara PELLESTRINA – SACCA FISOLA del 6/09/2015 (Coppa Città di Venezia 2015/2016) in posizione irregolare, in quanto tesserato con la U.S. PELLESTRINA a partire dalla data del 19/09/2015; Cosimo Damiano LINCIANO, Dirigente Accompagnatore della società PELLESTRINA, in violazione dell’art.1 bis, comma1, in relazione all’art.10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto la distinta della gara sopra richiamata nella quale attestava il regolare tesseramento del calciatore Simone VIANELLO, all’epoca dei fatti non tesserato per la società PELLESTRINA; U.S. PELLESTRINA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai fatti imputabili al proprio Dirigente; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Signori Simone VIANELLO, Cosimo Damiano LINCIANO e Teresino VIANELLO per conto della società U.S. PELLESTRINA, in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di una giornata di squalifica per il Sig. Simone VIANELLO da scontarsi in occasione della prossima edizione della Coppa, 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Cosimo Damiano LINCIANO e di un punto di penalizzazione da scontarsi in occasione della prossima edizione della Coppa ed € 200,00 (duecento) di ammenda per la società U.S. PELLESTRINA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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