Pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MACERATA CALCIO A 5 2012 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 20 DICEMBRE 2015 APPLICATA AL CALCIATORE BAVARO VINCENZO SEGUITO GARA MACERATA C5/PIEDIRIPA C5 DEL 25.9.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 15 del 30.9.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 16/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. MACERATA CALCIO A 5 2012 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 20 DICEMBRE 2015 APPLICATA AL CALCIATORE BAVARO VINCENZO SEGUITO GARA MACERATA C5/PIEDIRIPA C5 DEL 25.9.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “D”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 15 del 30.9.2015)
Con atto in data 7 ottobre 2015 l’A.S.D. Macerata Calcio a 5 ha proposto appello avverso la decisione del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Macerata, pubblicata sul Com. Uff. in epigrafe, relativa alla sanzione della squalifica fino al 20 dicembre 2015 inflitta al calciatore, asseritamente tesserato per la reclamante, BAVARO Vincenzo. Con provvedimento pubblicato in data 7 ottobre 2015 sul Com. Uff. nr. 17, la medesima Delegazione Provinciale di Macerata, ammettendo l’errore compiuto causa omonimia, ha revocato con effetto immediato detta sanzione, applicandola al calciatore effettivamente sanzionato. Alla luce di quanto sopra, pertanto, risulta cessata la materia del contendere.P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale dichiara cessata la materia del contendere e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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