COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 08/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso delle società PANCALIERICASTAGNOLE e ASD GIAVENOCOAZZE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 9 della Delegazione Provinciale di Pinerolo del 17.9.2015 in riferimento alla gara PANCALIERICASTAGNOLE – GIAVENOCOAZZE del 13.9.2105 valida per il Campionato Allievi FB Pinerolo – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 08/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Ricorso delle società PANCALIERICASTAGNOLE e ASD GIAVENOCOAZZE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 9 della Delegazione Provinciale di Pinerolo del 17.9.2015 in riferimento alla gara PANCALIERICASTAGNOLE – GIAVENOCOAZZE del 13.9.2105 valida per il Campionato Allievi FB Pinerolo – Girone A Entrambe le società reclamano avverso la decisione del G.S. Che ha assegnato gara persa ad entrambe con il medesimo risultato di 0-3, comminato ad entrambe la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 ciascuna, inibito i rispettivi dirigenti responsabili sino al 12.11.2015 (DI NAPOLI Paolo per il PANCALIERICASTAGNOLE e CEVNJA Renato per il GIAVENOCOAZZE), nonché squalificato per una gara i rispettivi giocatori che risultavano non legittimati a partecipare alla gara perché non tesserati (SFECTU Andrei per il PANCALIERICASTAGNOLE e COBZARU Andrei Mihai per il GIAVENOCOAZZE). I ricorsi vanno entrambi accolti. Ambedue le società, infatti, devono andare esenti da responsabilità ancorché abbiano fatto partecipare alla gara del 13.9.2015 due loro giocatori (uno per squadra) il cui tesseramento si perfezionava solo successivamente alla gara in questione. E' pur vero che un atteggiamento più cauto avrebbe dovuto consigliare le due società ad astenersi dal farli giocare in assenza della formale conferma della regolarità del loro tesseramento, ma è altrettanto vero che la gara si è svolta in un momento in cui non era possibile verificare tale circostanza. La mancanza di cautela non si ritiene debba essere sanzionata alla stregua della consapevole violazione delle norme che regolano la partecipazione dei giocatori stranieri e, pertanto, si ritiene decisione di giustizia la conferma del risultato conseguito sul campo anche in considerazione del fatto che l'errore nello schierare i giocatori è stato commesso da tutte e due le contendenti negli stessi termini. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere entrambi i reclami, annullando tutte le sanzioni inflitte dal G.S. e confermando il risultato conseguito sul campo: PANCALIERICASTAGNOLE – GIAVENOCOAZZE 3-1 Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata da nessuna delle due reclamanti.
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