COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 22/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor TANU Daniel Vasile, Presidente della società A.S.D. TANU TEAM e della Società medesima per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 e 17 C.G.S. in relazione all’art. 53 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 22/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor TANU Daniel Vasile, Presidente della società A.S.D. TANU TEAM e della Società medesima per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 e 17 C.G.S. in relazione all’art. 53 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 5.8.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. TANU Daniel Vasile Presidente del TANU TEAM per aver: contravvenuto ai principi di lealtà probità e correttezza per non aver fatto partecipare la propria Società alla gara del 27.4.2015 da disputare contro la POLISPORTIVA BARDONECCHIA relativa ai PLAY-OFF del Campionato Regionale Piemonte calcio a 5 serie C2, così alterandone potenzialmente l'andamento ed il risultato finale; la società TANU TEAM CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare addebitata al proprio Presidente. Il presente procedimento trae origine da un esposto inviato alla Procura Federale in data 24.4.2015 in cui il Presidente della A.S.D. DON BOSCO CASELLE sig. BARACCO Luca, segnalava l'esistenza di alcune voci che mettevano in forte dubbio la regolarità dello svolgimento di alcune gare di PLAYOFF del Campionato Regionale Piemonte calcio a 5 serie C2. In particolare, si sosteneva che una gara di prossima disputa, BARDONECCHIA – TAN8U TEAM fissata per il 27.4.2015, non si sarebbe svolta per assenza di una delle compagini. Cosa effettivamente accaduta. Nel corso delle indagini effettuate dalla Procura Federale, venivano interrogati il firmatario dell'esposto, il sig. TANU Daniel Vasile, Presidente del TANU TEAM e veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Nella seduta del 16.10.2015, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale restando assenti, senza giustificare alcun impedimento, il sig. TANU e la Società deferita. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione dell'inibizione per mesi tre a carico del sig. TANU e dell’ammenda per € 900,00 a carico della società TANU TEAM CALCIO. MOTIVI DELLA DECISIONE Le indagini svolte consentono di ritenere acclarata la responsabilità del sig. TANU relativamente ai fatti per cui è stato disposto il deferimento. Le giustificazioni addotte nelle indagini dal Presidente deferito che ha attribuito la mancata presentazione della propria squadra nella gara sopra indicata alla improvvisa assenza di numerosi giocatori per infortuni o ragioni di lavoro, non appaiono plausibili a fronte delle precise dichiarazioni del BARACCO che ha chiaramente riportato l'intenzione espressa da molti tesserati del TANU TEAM, al termine della gara persa contro il DON BOSCO CASELLE, di non disputare la gara successiva di PLAY-OFF in ragione dell'impossibilità, anche vincendo, di conseguire gli obiettivi di classifica sperati. L'entità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale appare pienamente congrua alla gravità dei fatti accertati. Preme altresì precisare che le sanzioni disciplinari inflitte con il presente giudizio non costituiscono un duplicato delle sanzioni già applicate dal Giudice Sportivo che ha punito la mancata partecipazione alla gara. In questo caso, essendosi dimostrato che la condotta non è frutto di eventi accidentali ma era stata concepita fin dal termine della gara precedente, viene sanzionata la potenziale alterazione dell'andamento e dell'esito del Campionato di competenza. P. Q. M. Il Tribunale Federale dichiara la responsabilità dei Presidente e della Società deferiti e, conseguentemente, applica la sanzione dell’inibizione per mesi 3 a carico del sig. TANU Daniel Vasile e la sanzione dell’ammenda per € 900,00 (novecento0) a carico della società A.S.D. TANU TEAM.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it