COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla Società A.S.D. SOMS VALMADONNA avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Alessandria di cui al comunicato n. 11 del 08/10/2015 –– gara SOMS VALMADONNA – MIRABELLO CALCIO del 27/09/2015 – campionato di III categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla Società A.S.D. SOMS VALMADONNA avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Alessandria di cui al comunicato n. 11 del 08/10/2015 –– gara SOMS VALMADONNA – MIRABELLO CALCIO del 27/09/2015 – campionato di III categoria Con ricorso tempestivamente presentato e debitamente notificato alla controparte, la Società SOMS VALMADONNA ha proposto reclamo avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo di Alessandria in relazione all’incontro in oggetto, con le quali, accertata la posizione irregolare del giocatore Crimaldi Matteo, venivano comminate nei confronti della ricorrente e dei soggetti responsabili le sanzioni della gara persa, dell’ammenda di euro 100,00, dell’inibizione fino al 26/10/15 del dirigente responsabile, Sig. Pagliani Pietro e della squalifica per una gara del giocatore Crimaldi Matteo. La Società ricorrente non contesta la irregolarità della posizione del calciatore Crimaldi Matteo, pacificamente non tesserato, bensì l’applicazione nel caso di specie della sanzione della perdita della gara, ritenendo trattarsi di una irregolarità meramente formale da sanzionarsi solo con l’ammenda a carico della Società e con le sanzioni disciplinari al dirigente ed al calciatore. Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto il Giudice Sportivo ha correttamente applicato il Codice di Giustizia Sportiva che prevede l’applicazione delle sanzioni, compresa quella della perdita della gara, in modo cumulativo e non tra loro alternativo a seconda della gravità della violazione regolamentare. Ciò considerato la Commissione Disciplinare r i g e t t a il ricorso proposto dalla A.S.D. SOMS VALMADONNA, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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