COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso delle società G.S.D AURORA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 11 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 8.10.2015 in riferimento alla gara A.P.D. CALCIO TORTONA – G.S.D. AURORA del 26.9.2015 valida per il Campionato Juniores

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso delle società G.S.D AURORA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 11 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 8.10.2015 in riferimento alla gara A.P.D. CALCIO TORTONA – G.S.D. AURORA del 26.9.2015 valida per il Campionato Juniores La società AURORA reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha respinto il suo ricorso con il quale eccepiva la non regolarità della partecipazione alla gara di 5 giocatori (SPEZIA, CONTARDI, MAZZARO, MERLI, COLOMBINI) della consorella in quanto non regolarmente tesserati. Il G.S. respingeva il reclamo in quanto i 5 giocatori citati erano stati tesserati poche ore prima della gara ovvero il 26.9.2015 alle ore 10.53 ovvero nella data e nell'ora del deposito della domanda di tesseramento e, pertanto, sulla scorta del disposto di cui all'art.39, terzo comma, NOIF che statuisce che “la data del deposito della domanda di tesseramento... stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento”, il G.S. riteneva la loro posizione regolare al momento della disputa della gara avvenuta in pari data alle ore 15.00. Pur essendo corretto quanto sopra dedotto dal G.S., questi avrebbe dovuto però verificare se l'utilizzo dei giocatori regolarmente tesserati era già possibile nella immediatezza del tesseramento. Sul punto, sovviene un'interpretazione analogica dell'art.39, quinto comma, NOIF che, nel caso di trasferimenti, legittima l'impiego del calciatore a partire dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento, momento dal quale si fa decorrere il tesseramento in favore della società cessionaria. L'identità del momento da cui decorrono gli effetti del tesseramento nell'ipotesi di tesseramento ex novo ed in quella di tesseramento per trasferimento ha suggerito un'analogica applicazione della norma citata anche con riferimento al momento in cui è consentito l'utilizzo del giocatore regolarmente tesserato (e ciò anche per evidenti ragioni di ordine pratico) ovvero dal giorno successivo al tesseramento. Nel caso in questione, pertanto, i giocatori sopra indicati non potevano partecipare alla gara e, pertanto, il presente reclamo deve essere accolto. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo in oggetto e per l'effetto: 1. assegna gara persa alla società A.P.D. CALCIO TORTONA con il seguente risultato: APD CALCIO TORTONA – GSD AURORA O – 3 2. squalifica per una gara ciascuno i giocatori SPEZIA NICHOLAS – CONTARDI GIANLUCA – MAZZARO JEREMIAS – MERLI STEFANO E COLOMBINI MANUEL 3. inibisce il dirigente accompagnatore GAMBAROTTA MORENO sino al 27.11.2015; 4. infligge alla società GSD CALCIO TORTONA l'ammenda di euro 50,00. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo.
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