COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 14/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MORGANTI Fabio, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la Società A.S.D. BELLINZAGO CALCIO e della Società medesima per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1. (ora 1 bis comma 1) C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 14/07/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MORGANTI Fabio, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore per la Società A.S.D. BELLINZAGO CALCIO e della Società medesima per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1. (ora 1 bis comma 1) C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 22.5.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. MORGANTI Fabio per aver: contravvenuto ai principi di lealtà probità e correttezza per aver divulgato e comunque reso pubblico, mediante l'inserimento nel profilo facebook della società di sua appartenenza, una locandina pubblicizzante una scuola calcio asseritamente organizzata dalle società A.S.D. BELLINZAGO CALCIO e F.C.D. SPORTING BELLINZAGO senza avere la preventiva autorizzazione al riguardo rilasciatagli dai presidenti/legali rappresentanti delle società; la società BELLINZAGO CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla violazione addebitata al proprio tesserato. Il presente procedimento trae origine da una nota inviata dal Presidente del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta alla Procura Federale cui veniva allegata dichiarazione mediante la quale il Presidente della SPORTING BELLINZAGO si dissociava dalla divulgazione di un volantino pubblicizzante una scuola calcio facente capo alla società medesima ed alla A.S.D. BELLINZAGO CALCIO non avendo la sua società mai autorizzato né l'uso del proprio nome né l'utilizzo del proprio logo che, invece, comparivano sui detti volantini. Il fatto. secondo il dichiarante, era da ricollegare ad una iniziativa personale del sig. Fabio MORGANTI, tesserato come allenatore per la BELLINZAGO CALCIO. Nel corso delle accurate indagini effettuate dalla Procura Federale, venivano interrogati il MORGANTI, il quale rivendicava la paternità dell'iniziativa e produceva corposa memoria a giustificazione della propria condotta, i Presidenti di entrambe le società coinvolte sig. Antonio MASSARO e sig. Reginaldo VERDELLI, il sig. Luigi VANDONI, vice-presidente della SPORTING BELLINZAGO, il sig. Pierfranco PRANDI, direttore sportivo della BELLINZAGO CALCIO. Veniva altresì acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Nella seduta del 3.7.2015, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l’avv. Mario CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale restando assenti sia il sig. MORGANTI che la società deferita L'incolpato faceva tuttavia pervenire ulteriore memoria difensiva . Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione della squalifica per due giornate a carico della sig. MORGANTI e dell’ammenda per € 100,00 a carico della società BELLINZAGO CALCIO. Nel proprio scritto difensivo, il tesserato deferito ribadiva la propria buona fede sottolineando l'incongruenza di talune dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini e gli stretti legami tra le due società coinvolte. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto osservato che la divulgazione di un volantino pubblicizzante un'iniziativa di carattere sportivo di società di calcio estranee all'attività descritta è fatto che può assumere diversi connotati di gravità a seconda della bontà dell'iniziativa pubblicizzata, dell'ambito di diffusione del manifesto e delle conseguenze sull'immagine delle società indebitamente rappresentate. Nel caso di specie, l'annuncio dell'organizzazione di una scuola calcio con logo di due società di calcio che operano nel medesimo comune, notoriamente, come è stato dimostrato, legate da rapporti di collaborazione, in assenza di autorizzazione formale da parte delle medesime, è fatto scarsamente rilevante ai fini disciplinari. Nelle sue articolate memorie il MORGANTI ha ben spiegato che l'incarico di sviluppare un volantino pubblicitario di una scuola calcio gli era stato affidato dal sig. VANDONI, vice-presidente della SPORTING BELLINZAGO e dal PRANDI Luigi direttore sportivo della BELLINZAGO CALCIO, in ragione delle sue competenze professionali nel settore informatico. Dopo ulteriori contatti intercorsi coi due dirigenti, presumendo l'assenso delle società di appartenenza aveva dato corso all'iniziativa. E' pur vero che i due interlocutori, escussi dalla Procura Federale, hanno negato di aver dato qualsiasi autorizzazione alla divulgazione del volantino, tuttavia entrambi hanno ammesso di esserne stati a conoscenza il che lascia supporre che la loro condotta inerte, a fronte dell'iniziativa, abbia alimentato nel MORGANTI l'erronea convinzione del pieno assenso da parte delle società. In effetti la successiva presa di distanze dall'iniziativa da parte dei Presidenti appare più il frutto di dissapori maturati all'interno delle rispettive compagini sociali che il disconoscimento di un'idea con cui non si vuole avere nulla a che spartire. In altre parole, pur in assenza dei requisiti di forma, francamente superflui considerato il contesto in cui si sono svolti i fatti, la condotta del MORGANTI appare ragionevole, in assoluta buona fede e pertanto, non contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza previsti dall'art. 1 bis C.G.S. Il tesserato deferito e la società di appartenenza vanno dunque dichiarati esenti da responsabilità in ordine alla violazione loro rispettivamente ascritta. P. Q. M. Il Tribunale Federale dichiara non luogo a provvedere nei confronti del sig. MORGANTI Fabio e della società A.S.D. BELLINZAGO CALCIO in quanto il fatto non costituisce illecito disciplinare.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 14/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MORGANTI Fabio, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la Società A.S.D. BELLINZAGO CALCIO e della Società medesima per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1. (ora 1 bis comma 1) C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S."
