COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della società A.S.D. PANCALIERICASTAGNOLE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 13 del 8.10.2015 della Delegazione di Pinerolo, in relazione alla gara PINEROLO – PANCALIERICASTAGNOLE disputata in data 3.10.2015, Campionato Allievi B Pinerolo I fase prov.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della società A.S.D. PANCALIERICASTAGNOLE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 13 del 8.10.2015 della Delegazione di Pinerolo, in relazione alla gara PINEROLO - PANCALIERICASTAGNOLE disputata in data 3.10.2015, Campionato Allievi B Pinerolo I fase prov. Con ricorso inviato in data 10.10.2015 la A.S.D. PANCALIERICASTAGNOLE si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la medesima società con l’ammenda per € 50,00, il dirigente sig. ABATE DAGA Mattia ed il massaggiatore sig. MAZZINI Mirko con l’inibizione fino al 31.3.2016, il giocatore TESIO Davide con la squalifica fino al 31.12.2015 e chiede la revoca della sanzione pecuniaria e la riduzione di tutte le altre sanzioni. La società ricorrente ammette, pur minimizzandone la gravità, le condotte nel corso della gara addebitate ai propri dirigenti e al proprio giocatore ma tiene a sottolineare che l'entità delle sanzioni è stata determinata in ragione di un increscioso episodio di danneggiamento dell'auto dell'arbitro accertato dal medesimo all'atto di abbandonare l'impianto di gioco. Secondo quanto il direttore di gara avrebbe appreso da un dirigente avversario, al compimento del vile gesto avrebbero preso parte tutti i tesserati colpiti da provvedimento disciplinare nel corso dell'incontro. Con il reclamo si richiede l'audizione del Presidente e del Dirigente Responsabile del Settore Giovanile del PANCALIERICASTAGNOLE, nonché del Dirigente del PINEROLO sig. Pietro MORONI che, secondo il referto arbitrale e la querela in atti presentata dal Direttore di gara, avrebbe assistito all'atto di teppismo. Nella seduta del 30.10.2015, il sig. Cristoforo FERRERO, Presidente della ricorrente, convocato come da sua richiesta, confermava il contenuto del ricorso facendo rilevare talune incongruenze tra il provvedimento impugnato e le risultanze degli atti. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, eccezion fatta per la richiesta di annullamento dell'ammenda, inammissibile a norma dell'art. 45 comma 3 C.G.S. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Ovviamente, la regola trova applicazione per quanto accade nei preliminari di gara, nel corso della partita e fino a quando, dopo il termine, le squadre e il direttore di gara abbandonano gli spogliatoi. Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è puntuale e preciso nel riferire in relazione a tutti i fatti accaduti nel corso della gara e nei minuti immediatamente successivi. In particolare, il massaggiatore MAZZINI Mirko, autorizzato ad entrare in campo per soccorrere un calciatore infortunato, inveiva con epiteti volgari ed ingiuriosi nei confronti del direttore di gara; il sig. ABATE DAGA Mattia, al termine dell'incontro pronunciava pesanti ingiurie e minacce all'indirizzo dell'arbitro mentre questi faceva rientro negli spogliatoi; infine, il giocatore TESIO Davide è stato espulso durante la partita per aver pesantemente e reiteratamente inveito contro il direttore di gara che, oltretutto gli aveva fischiato un fallo a favore. Ora, il provvedimento del Giudice Sportivo, nell'adottare le sanzioni, tiene conto di quanto si riporta nella parte finale del referto, ovverosia che il direttore di gara, al momento di abbandonare l'impianto, constatati seri danni sulla propria autovettura apprendeva da un dirigente del PINEROLO che, poco, prima, intorno al mezzo era stato notato un assembramento di persone tra cui venivano indicati proprio i soggetti già gravati da sanzione disciplinare durante la gara. L'episodio descritto non può formare oggetto di valutazione in questa sede sia perchè nulla è accaduto sotto la diretta percezione dell'arbitro sia perchè accertato a formalità del post-partita ampiamente esaurite. Ciò non esclude che il vile gesto abbia rilevanza anche in sede disciplinare. Ma ciò potrebbe avvenire, nelle opportune sedi, solamente all'esito di un'accurata indagine della Procura Federale, cui vanno trasmessi gli atti affinchè faccia piena luce sull'accaduto. Omessa, dunque, la considerazione di tale fatto, la Corte stima equo ridurre l'entità delle sanzioni applicate dal primo Giudice e rideterminare l'inibizione a carico dei sig.ri ABATE DAGA Mattia e MAZZINI Mirko fino al 31.12.2015 e la squalifica a carico del giocatore TESIO Davide fino al 30.10.2015. Per questi motivi la Corte d’Appello Sportiva, in accoglimento del reclamo, RIDUCE l’entità dell'inibizione a carico dei sig. ri ABATE DAGA Mattia e MAZZINI Mirko determinandone la durata fino al 31.12.2015 e della squalifica a carico del giocatore TESIO Davide determinandone la durata fino al 30.10.2015 Dichiara inammissibile il reclamo in relazione alla richiesta di revoca dell'ammenda. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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