COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto in proprio dal calciatore TROMBONI Flavio avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 17 del 5/11/15 della Delegazione di Pinerolo in ordine alla gara PANCALIERI CASTAGNOLE – SAN SECONDO disputata l’1/11/15 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto in proprio dal calciatore TROMBONI Flavio avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 17 del 5/11/15 della Delegazione di Pinerolo in ordine alla gara PANCALIERI CASTAGNOLE – SAN SECONDO disputata l’1/11/15 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone A Con tempestivo reclamo, redatto in proprio e spedito a mezzo fax in data 11/11/15, il Signor TROMBONI Flavio, giocatore della U.S. SAN SECONDO, contesta la squalifica fino al 30/04/2016 inflittagli dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara PANCALIERI CASTAGNOLE – SAN SECONDO, disputata l’1/11/15 nell’ambito del Girone A del Campionato Allievi Provinciali. Il provvedimento disciplinare sopra riportato è stato pubblicato sul C.U. n° 17 del 5/11/15 della Delegazione di Pinerolo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato preliminarmente, che il ricorrente, avendo sottoscritto ed inoltrato in proprio il reclamo, non ha provveduto al versamento della prescritta tassa prima dell’inizio della udienza di trattazione, violando il disposto dell’art. 46, N° 5 del C.G.S.; considerato, di conseguenza, che il mancato adempimento del precitato incombente non consente l’esame del merito; constatato, altresì, che il reclamante ha autorizzato l’addebito della tassa sul c/c bancario della propria madre, che ha sottoscritto per accettazione e conferma di quanto asserito dal proprio figlio minorenne, ma che l’operazione bancaria non può essere tecnicamente effettuata; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 30/04/2016 a carico del Signor TROMBONI Flavio, giocatore della U.S. SAN SECONDO.
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