COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale g) Reclamo proposto da ASD PRO SETTIMO & EUREKA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 18 del 5/11/2015 in riferimento alla gara ASD PRO SETTIMO & EUREKA – ASD POLISPORTIVA RIVER MOSSO disputata il 17/10/15 nell’ambito del Torneo Giovanissimi B TORINO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
g) Reclamo proposto da ASD PRO SETTIMO & EUREKA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 18 del 5/11/2015 in riferimento alla gara ASD PRO SETTIMO & EUREKA – ASD POLISPORTIVA RIVER MOSSO disputata il 17/10/15 nell’ambito del Torneo Giovanissimi B TORINO Con il reclamo in oggetto, ricevuto in data 11/11//2015 PRO SETTIMO & EUREKA contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo della squalifica per dieci gare effettive del giocatore PIOTTO Lorenzo “per aver rivolto ad un avversario gravi insulti a sfondo razzista” e richiedendo che, “pur ritenendo giusto venga sanzionato il comportamento del ns. tesserato affinchè comprenda lo sbaglio commesso”, sia ridotta la sanzione inflitta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur apprezzando il contenuto del reclamo che sottolinea l’onestà del giocatore sanzionato (il quale ha ammesso di aver pronunciato la frase) e, riconoscendo il suo errore, ed evidenzia come lo stesso non avesse effettivi intenti discriminatori e di avere comunque già adottato provvedimenti per far comprendere allo stesso che la frase pronunciata non è conforme ai principi di civiltà che devono informare l’attività sportiva rilevato tuttavia che l’art. 11, comma 2, del C.G.S. stabilisce per l’illecito sportivo costituente comportamento discriminatorio, quale quello in oggetto, la sanzione minima della squalifica per almeno dieci giornate di gara e la sanzione minima inflitta non appare dunque modificabile da questa Corte in senso favorevole nonostante quanto sopra osservato; RESPINGE il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo e dispone l’addebito della tassa di reclamo alla società reclamante.
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