COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 10/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri Valter Barbero e Thierry Romei, all’epoca dei fatti rispettivamente direttore tecnico-amministratore delegato e segretario della USD PONTDONNAZ HONEARNAD, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. e dell’art. 10 comma 2 C.G.S., nonché della società USD PONTDONNAZ HONEARNAD per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 10/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri Valter Barbero e Thierry Romei, all’epoca dei fatti rispettivamente direttore tecnico-amministratore delegato e segretario della USD PONTDONNAZ HONEARNAD, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. e dell’art. 10 comma 2 C.G.S., nonché della società USD PONTDONNAZ HONEARNAD per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 7.10.15 la Procura Federale, a seguito di comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta che aveva ricevuto segnalazione da parte della società ASD RED DEVILS, deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale i sigg.ri Barbero Valter e Thierry Romei, all’epoca dei fatti rispettivamente direttore tecnico-amministratore delegato e segretario della USD PONTDONNAZ HONEARNAD, per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, omettendo di vigilare sulla regolarità delle pratiche di tesseramento, a fronte del fatto che le sottoscrizioni sui documenti necessari al tesseramento apposte per le stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 dai calciatori Bonin Kevin, Russiano Riccardo, Enrico Sebastiano, Cojocariu Emil Ilie e Trentaz Matteo, nonché dai genitori esercenti la potestà sui minori, risultavano essere apocrife. Deferiva altresì la società USD PONTDONNAZ HONEARNAD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati. All’udienza del 20.11.15, avanti al Tribunale Federale Territoriale, comparivano l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale ed il sig Thierry Romei assistito dall’avv. Ascanio Donadio, il sig. Valter Barbero assistito dall’avv. Alex Micheletto ed in rappresentanza della USD PONTDONNAZ HONEARNAD il suo presidente sig. Jean Pierre Calliera, anch’egli assistito dall’avv. Micheletto. Preliminarmente, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale informava i deferiti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Il sig. Thierry Romei ed il sig. Jean Pierre Calliera per la USD PONTDONNAZ HONEARNAD concordavano quindi l’applicazione delle sanzioni rispettivamente dell’inibizione di mesi quattro e dell’ammenda di € 400,00. Il sig. Valter Barbero richiedeva invece procedersi con il giudizio; all’esito della discussione il Procuratore Federale richiedeva per il medesimo l’applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione. MOTIVI DELLA DECISIONE I)Relativamente alla posizione del sig. Thierry Romei e della USD PONTDONNAZ HONEARNAD Vista la richiesta formulata dai deferiti di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S., Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate al sig. Romei ed alla società incolpata e che la Procura Generale dello Sport con comunicazione in data 1.12.2015 nulla ha osservato al riguardo, Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua, il Tribunale Federale Territoriale provvede come in dispositivo. II) Relativamente alla posizione del sig Valter Barbero Codesto Organo Giudicante, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene di dover prosciogliere il sig. Barbero dalle violazioni ascritte. Come correttamente evidenziato dalla difesa del sig. Barbero e confermato dall’esame della documentazione acquisita in sede di indagini, risulta infatti che il medesimo, all’epoca dei tesseramenti contestati, tutti riferibili a giocatori della categoria allievi, rivestiva la carica di responsabile tecnico prima squadra e juniores, senza ricoprire incarico alcuno relativamente al settore giovanile. Il fatto che il sig. Barbero fosse titolare di poteri di rappresentanza della società deferita, ad avviso del Tribunale Federale Territoriale non costituisce circostanza sufficiente ad ascrivere al medesimo una responsabilità per omesso controllo sulla regolarità dei tesseramenti dei giocatori militanti nei settori giovanili; del resto, se così fosse, non si spiegherebbe il mancato deferimento da parte della Procura Federale anche del Presidente della società. Si ritiene pertanto che il sig. Barbero non abbia responsabilità alcuna in merito a quanto avvenuto, tenuto anche conto del fatto che la verifica della regolarità dei tesseramenti per la società USD PONTDONNAZ HONEARNAD era stata affidata al segretario sig. Romei. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA -Ai sensi dell’art. 23 C.G.S. applica al sig. Thierry Romei la sanzione dell’inibizione per mesi quattro ed alla USD PONTDONNAZ HONEARNAD la sanzione dell’ammenda di € 400,00. -Proscioglie il sig. sig. Valter Barbero dagli addebiti ascritti perché il fatto non sussiste.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it