COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto in proprio dal calciatore RUARO Davide, tesserato per la A.S.D. CALCIO FARA, avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 38 del 26/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara CALCIO FARA – RMANTIN disputata il 22/11/15 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 17/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
b) Reclamo proposto in proprio dal calciatore RUARO Davide, tesserato per la A.S.D. CALCIO FARA, avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 38 del 26/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara CALCIO FARA – RMANTIN disputata il 22/11/15 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone B Con tempestivo reclamo inviato con raccomandata del 3/12/15, il calciatore della A.S.D. CALCIO FARA contesta i provvedimenti, contenuti nel C.U. n° 38 del 26/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, assunti dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto di gara redatto dall’arbitro che ha diretto la partita CALCIO FARA – RMANTIN disputata il 22/11/15 nell’ambito del Girone B del Campionato di Seconda Categoria. Il reclamante, dopo aver espresso rammarico per il proprio gesto sconsiderato, avendo ripetutamente colpito a calci alle gambe il direttore di gara, chiede espressamente il dimezzamento della squalifica per otto gare decretata nei suoi confronti dal Giudice Sportivo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato, preliminarmente, che il ricorso è privo di una valida sottoscrizione; considerato che la suddetta irregolarità procedurale rende l’atto irricevibile, tanto da precluderne la trattazione nel merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che risulta versata in data 7/12/15 mediante consegna di assegno circolare all’ufficio contabilità del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per OTTO gare effettive inflitta al giocatore RUARO Davide.
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